martedì 27 maggio 2008

10 Giugno 2008 - Marina di Massa - Accertamento da studi di settore e novita’ sui controlli fiscali e indagini finanziarie

Ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara in collaborazione con EDIFOR agenzia IPSOA organizzano il convegno su:
accertamento da studi di settore e novita’ sui controlli fiscali e indagini finanziarie

Marina di Massa, martedi’ 10 giugno 2008

apertura e moderatore dei lavori
dott. Bruno Munda, presidente dell’rdine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara.

PROGRAMMA
prima parte 14.30 – 16.30
novità studi di settore in unico 2008:
adeguamento multiattività altri
accertamento da studi di settore:
possibili difese in sede di contaddittorio e nel contenzioso

seconda parte 16.45 – 19.00
novità sui controlli fiscali:
recenti sviluppi in materia di controli sulle transazioni immobiliari
novità in materia di indagini finanziarie:
prassi e giurisprudenza recente
risposte ai quesiti

quota di partecipazione: € 30,00 comprensivo del testo “studi di settore”

relatore
Antonio Iorio, avvocato – pubblicista - esperto del settore.


Note informative
registrazione partecipanti: 14.00 - 14.30
orario: 14.30 – 19.00
sede: centro congressi apt – via san leonardo, 492 - marina di massa (ms)
il corso e’ a numero chiuso
le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo
e’ obbligatorio inviare la scheda di iscrizione per poter partecipare al convegno

Quota e materiale
quota di partecipazione: € 30,00 comprensivo del testo “studi di settore”
utilizzo gratuito per un mese della nuova “banca dati del commercialista”
“guide e soluzioni on line” di eutekne & ipsoa
i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione nominativo

Crediti formativi
dottori commercialisti ed esperti contabili: il convegno è stato accreditato dall’ ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di massa carrara.
consulenti del lavoro: il convegno è stato accreditato dall’ ordine dei consulenti del lavoro di massa carrara.
ordine degli avvocati: il programma è stato inoltrato all’ordine degli avvocati di massa carrara.
la partecipazione al convegno, permettera’ di maturare 4 crediti formativi

6 Giugno 2008 - Pisa - La riforma del diritto fallimentare

Giornata di studi
"Giovanni Fabbrini".

organizzata dal centro
Interuniversitario di studi e di ricerche
sulla giustizia civile

Con il patrocinio della Scuola di specializzazione
per le professioni legali dell'Università di Pisa.

"La riforma del diritto fallimentare"

Aula Magna nuova, Palazzo "La Sapienza"
Via Curtatone e Montanara, 15

Pisa
Pisa, 06/06/2008

Il convegno attribuisce ai partecipanti iscritti
n. 6 punti, ai fini della formazione
professionale, attestato da certificato di
partecipazione.
Agli iscritti della Scuola di specializzazione per le
Scuole legali è data la possibilità di partecipare
gratuitamente al convegno, con esclusione del
lunch.

La quota di partecipazione al convegno,
compresi i coffee break e il light lunch, è di
Euro 70,00, oltre Iva.

Programma e Info




sabato 24 maggio 2008

Corte Costituzionale: modificato il criterio di competenza territoriale nei ricorsi per divorzio

Importante sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 L.div. nella parte in cui individua quale giudice competente per territorio il tribunale del luogo dell'ultima residenza dei coniugi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), promosso con ordinanza del 16 febbraio 2007 dal Tribunale ordinario di Pisa nel procedimento civile vertente tra Cerulli Sergio e

Cifariello Cira, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale ordinario di Pisa, nel corso del procedimento promosso con ricorso depositato in data 17 marzo 2007 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il ricorrente e la resistente, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), «nella parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi».

Il giudice a quo riferisce che il Presidente del Tribunale di Pisa ha rilevato d'ufficio la incompetenza territoriale di detto Tribunale, la cui competenza per territorio non coincide con il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, che è, come risulta dalle allegazioni delle parti, Napoli, mentre il ricorrente risiede attualmente in Misano Adriatico (Rimini) e la resistente, unitamente al figlio minore, in S. Giuliano Terme (Pisa).

Aggiunge il rimettente che le parti hanno insistito per trattare la causa dinanzi al Tribunale di Pisa, e che il ricorrente ha eccepito la illegittimità costituzionale del censurato art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, per violazione del diritto al giusto processo (art. 111 della Costituzione), del diritto al giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione), del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

Ciò posto, il Tribunale rimettente ritiene la questione di costituzionalità non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Osserva, al riguardo, il giudice a quo che la disposizione denunciata pone un criterio di competenza territoriale inderogabile che, come accade nel caso di specie, può risultare privo di un effettivo collegamento con le parti e con i figli minorenni eventualmente coinvolti nel procedimento, e che, di conseguenza, essa appare del tutto irragionevole, pregiudizievole per l'esercizio del diritto di difesa e suscettibile di creare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe, tenuto conto dei diversi criteri di competenza territoriale previsti dal medesimo art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970 (con riferimento ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi che non abbiano mai avuto una residenza comune) e dall'art. 709-ter, primo comma, del codice di procedura civile (con riferimento ad altri procedimenti che coinvolgono i minori).

Né, ad avviso del giudice a quo, stante il chiaro ed inequivoco tenore letterale della disposizione in questione, vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione costituzionalmente orientata.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Pisa, investito di un ricorso per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), «nella parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi», per violazione: a) dell'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, la quale pone un criterio di competenza territoriale inderogabile che, come accade nel caso di specie, può risultare privo di un effettivo collegamento con le parti e con i figli minorenni eventualmente coinvolti nel procedimento, sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe, tenuto conto dei diversi criteri di

competenza territoriale previsti dal medesimo art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970 (con riferimento ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi che non abbiano mai avuto una residenza comune) e dall'art. 709-ter, primo comma, del codice di procedura civile (con riferimento ad altri procedimenti che coinvolgono i minori); b) dell'art. 24 della Costituzione, per il pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.

2. – La questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione è fondata.

2.1. – L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, ha sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, l'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 già riportato, fissando, tra l'altro, nuove regole per la individuazione del giudice territorialmente competente in ordine ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il richiamato art 4, primo comma, della legge n. 898 del 1970, nella sua formulazione originaria, individuava, quale foro dei procedimenti di cui si tratta, il tribunale del luogo in cui il convenuto aveva la residenza, oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, quello del luogo di residenza del ricorrente. L'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nel sostituire l'intero art. 4 della legge n. 898 del 1970, aveva, poi, introdotto, quale criterio alternativo alla residenza quello del domicilio (del convenuto, come del ricorrente), contemplando, altresì, l'ipotesi di residenza all'estero di entrambi i coniugi e prevedendo, in tal caso, che la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio potesse essere proposta innanzi a qualunque tribunale della Repubblica.

La novella del 2005 ha introdotto un diverso criterio, fissando quale foro competente il «tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio», e mantenendo, per il resto, gli altri criteri di competenza individuati dal richiamato art. 8 della legge n. 74 del 1987.

I criteri di individuazione di tale competenza per territorio sono inderogabili e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell'ipotesi in cui il precedente non ricorra.

Pertanto, perché il ricorrente possa proporre la domanda innanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto abbia residenza o domicilio, non è sufficiente che la residenza

comune dei coniugi sia venuta meno, ma è necessario che essa non sia mai esistita, non potendosi interpretare l'espressione «in mancanza» come equivalente a quella «qualora sia successivamente venuta meno», sia perché vi osta il dato letterale, che allude, inequivocabilmente, ad una situazione mai realizzatasi, sia perché è pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che i coniugi possano anche non avere mai avuto una residenza comune – e questa è la fattispecie ipotizzata dal legislatore – dal momento che l'art. 144, primo comma, del codice civile, nel prevedere l'obbligo della fissazione della residenza della famiglia, non esclude che, in concreto, i coniugi, per motivi legittimi, possano non procedere a tale fissazione.

Da quanto precede deriva che, qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – che, al momento dell'introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo.

L'individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.

Seppure è vero che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della competenza territoriale, è però necessario che tale discrezionalità sia esercitata nel rispetto del criterio di ragionevolezza che, nella specie, risulta, per quanto esposto, palesemente violato.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».

L'accoglimento della questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione comporta l'assorbimento della censura di incostituzionalità proposta con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

giovedì 22 maggio 2008

Cassazione: appalti: con l'aggiudicazione la giurisdizione passa al Giudice Ordinario

Corte di cassazione, sez. un., ordinanza n. 6421 del 4-11 marzo 2008

In materia di appalti pubblici sono devolute al giudice amministrativo le controversie relative alla fase dell'affidamento, mentre vanno al giudice ordinario quelle relative all'esecuzione del contratto. Di conseguenza, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie conseguenti all'esercizio da parte della pubblica amministrazione del potere di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. Lo hanno chiarito i giudici di Piazza Cavour con l'ordinanza n. 6421 dell'11 marzo scorso.


La massima


Contratti della PA - Appalti pubblici - Controversie relative all'esecuzione del contratto - Giurisdizione
Deve essere puntualmente confermato l'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite della Cassazione secondo cui il vigente sistema di riparto di giurisdizione in materia di appalti pubblici comporta la devoluzione al GA delle sole controversie relative alla fase dell'affidamento, mentre restano devolute al GO le controversie relative all'esecuzione del contratto. Conseguentemente, spettano alla giurisdizione del GO le controversie conseguenti all'esercizio da parte della PA del potere di rescissione (rectius: risoluzione) del contratto per inadempimento dell'appaltatore, a ciò non ostando la circostanza per cui l'atto di rescissione (che resta connotato da indubbia valenza paritetica) abbia assunto in concreto la veste di atto provvedimentale.

Il fatto. Un Comune sardo, con regolare gara d'appalto, affidava alla [Co.] Srl l'esecuzione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità degli attraversamenti pedonali, provvedendo alla stipula del relativo contratto. Ravvisate inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'ente procedeva alla risoluzione del contratto di appalto, provvedendo ad incamerare contestualmente la cauzione. La società [Co.] Srl impugnava innanzi al Tar competente l'atto di rescissione, chiedendone l'annullamento per motivi di legittimità. Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Cagliari eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo. Pertanto la società istante ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle sezioni unite della Cassazione.

La decisione. La Suprema corte, a sezioni unite, con l'ordinanza in esame dichiara la giurisdizione del GO, ribadendo che in materia di appalto di opere pubbliche restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti l'esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, ivi compresa quella avente a oggetto la risoluzione unilaterale anticipata del contratto da parte dell'amministrazione per inadempimento dell'appaltatore, e ciò anche quando l'atto rescissorio rivesta le forme dell'atto amministrativo, in quanto esso non ha natura provvedimentale ma costituisce una forma di autotutela privata che non cessa di operare nell'ambito delle posizioni paritetiche di diritto soggettivo derivanti dal contratto.

I precedenti. In termini, si vedano Cassazione, sez. un. 5 aprile 2005, n. 6992; 18 ottobre 2005, n. 20116 e 12 maggio 2006, n. 10994.

Fonte: www.ilsole24ore.it


Gran Bretagna: le donne single ottengono il diritto alla fecondazione assistita

Roma, 21 mag. (Apcom) - Le donne in Gran Bretagna potranno sempre ottenere l'inseminazione artificiale anche se single o lesbiche: lo prevede l'articolo della legge sulla Fecondazione Umana e l'Embriologia (Human Fertilisation and Embryology Bill) votato ieri sera dalla Camera dei Comuni a Londra. Il testo infatti elimina l'obbligo per le cliniche della fertilità di considerare "l'esigenza di avere un padre" per il nascituro, sostituendolo con la definizione volutamente generica "the need of supportive parenting", ovvero l'esigenza di un genitore partecipe, che dia sostegno.

In sostanza, questo significa che cliniche e ospedali dove si pratica la fecondazione assistita non potranno più bocciare le richieste di donne single e coppie lesbiche perché il bambino non avrebbe un padre o una figura di riferimento maschile. La legge precedente, specifica oggi il quotidiano Times, non proibiva l'inseminazione alle donne 'senza padre', ma la definizione veniva talvolta usata per rimandare indietro le aspiranti mamme.

La nuova definizione è passata a sorpresa: il governo laburista si era preparato a una sconfitta ma ha ottenuto invece in due voti successivi ampie maggioranze, di 75 e poi di 68 voti, nonostante l'opposizione di una larga parte dei conservatori. Non solo, scrive The Times, la legge consentirà ad entrambe i partner di una coppia di essere riconosciuti come "genitori": sia per le coppie lesbiche in cui una delle due viene inseminata, sia per le coppie di gay in cui lo sperma di uno dei due viene usato per l'inseminazione.

Questo nel quadro di una giornata che ha visto confermate in Gran Bretagna regole molto liberali sull'aborto e sulla ricerca pre impianto del feto.

I deputati britannici infatti nel quadro della medesima legge hanno bocciato ieri sera una serie di proposte miranti a ridurre il limite legale per l'aborto - che oraè di 24 settimane - a 22, a 20 o a 16 settimane. Quello di ieri è stato il primo dibattito sull'aborto da circa 20 anni nel paese.

Il testo sulla "Fecondazione umana e l'embriologia" che è già stato approvato dai Lord (camera alta). In questo quadro, i deputati avevano già approvato lunedì in seconda lettura l'utilizzo di embrioni ibridi, ottenuti dall'inserimento di Dna umano in ovuli di animali, a fini di ricerca su malattie come l'Alzheimer (i cosiddetti "embrione chimera").

La Camera ha dato anche il via libera all'articolo che prevede la possibilità di ricorrere a "neonati donatori" per tentare di salvare la vita di un fratello o di una sorella colpiti da una malattia genetica. Poche ore prima del voto, manifestanti hanno distribuito volantini a favore di una riduzione del limite legale per gli aborti. Il primo ministro Gordon Brown aveva annunciato che avrebbe votato a favore del mantenimento dell'attuale limite.

mercoledì 21 maggio 2008

Cassazione: esclusa la responsabilità del committente per i danni prodotti dall'appaltatore nel corso dei lavori

Confermato il verdetto d'appello che riteneva privo di legittimazione passiva il Consorzio citato in giudizio. Il privato avrebbe dovuto convenire l'impresa appaltatrice per ottenere il risarcimento del danno subito.
Nessuna corresponsabilità del committente per i danni prodotti dall'appaltatore nel corso dei lavori. Il privato danneggiato dall'esecuzione di un'opera pubblica, per ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti, dunque dovrà citare in giudizio l'impresa appaltatrice e non l'ente committente. Quest'ultimo, infatti, è privo di legittimazione passiva tranne che nei casi di cattiva scelta dell'appaltatore e di concreta intromissione nell'esecuzione dell'opera.
È quanto emerge dalla sentenza 10588/08 (qui leggibile come documento correlato) con cui la Cassazione ha confermato un verdetto d'appello che, in una causa di risarcimento intentata da un privato per i danni riportati dal fondo durante la costruzione di una condotta idrica, aveva ritenuto che il Consorzio citato fosse privo di legittimazione passiva dovendo questa, invece, attribuirsi alla ditta appaltatrice (non convenuta in giudizio) che per conto dell'ente aveva eseguito l'opera in questione. Senza successo, infatti, il proprietario del terreno si è rivolto a piazza Cavour sostenendo che la domanda era stata proposta non con riferimento alla colpa dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori ma alla condotta idrica come progettata dal committente. In pratica, l'azione di risarcimento era stata esercitata nei confronti del committente per far valere l'illecito consistente nella progettazione e non nell'esecuzione dell'opera. Nel respingere il ricorso del privato la Suprema corte ha, infatti, escluso che la progettazione di un opera possa di per sé concretizzare un illecito aquilano perché altrimenti si arriverebbe all'assurdo di negare in via di principio ogni possibilità di asservimento di fondi per l'esecuzione di opere pubbliche.
Ecco allora la massima da ricordare: l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, lo stesso deve ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera. La corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di riferibilità a lui dell'evento dannoso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive.

www.dirittoegiustizia.it

Cassazione: l'auto di grossa cilindrata acquistata a rate non indica maggior reddito

Con Sentenza 8 maggio 2008, n. 11389, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo l'accertamento induttivo dei redditi fondato esclusivamente sul possesso di auto di grossa cilindrata quando il contribuente dimostra di averle comprate pagandole a rate.
Secondo la Suprema Corte, infatti, in tale ipotesi non c'è la presunzione di maggiore reddito e spetta al contribuente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei presupposti dell'operata rettifica, nel caso specifico, il contribuente ha dimostrato che le risorse finanziarie utilizzate per pagare le auto di lusso provenivano dall'accensione di un mutuo e non da proventi dell'attività.

martedì 20 maggio 2008

Cassazione Civile - Sentenza del 5 febbraio 2008, n. 2754

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GA. DE. LO. Fu., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. CONTARDI Gennaro, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Roma, Via Caroncini, n. 6; - ricorrente -

contro

PI. Ma.; - intimato -

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, sezione per i minorenni, del xxx.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del xxx dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

udito, per la ricorrente, l'Avv. CONTARDI Gennaro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilita' o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto in data xxx, ha disposto l'affidamento alla madre del minore Pi.Vi. - nato il xxx dall'unione di Pi. Ma. con Ga. de. Lo.Fu., terminata quando il minore aveva soltanto otto mesi di eta', nel contempo stabilendo il regime di frequentazione di Vittorio da parte del padre (un incontro pomeridiano la settimana, con prescrizione al padre naturale di rispettare le esigenze del figlio e alla madre naturale di favorire la relazione tra il minore ed il padre, collaborando con il Servizio sociale, incaricato di monitorare la situazione al fine di valutare il momento opportuno per consentire anche il pernottamento di Vittorio presso il padre);

che la Corte d'appello di Roma, sezione per i minorenni, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il xxx, ha confermato il decreto del Tribunale per i minorenni, respingendo sia il reclamo del padre naturale, che si doleva del disposto affidamento di Vittorio alla madre, sia il reclamo di quest'ultima, che censurava il provvedimento del giudice di prime cure sotto l'aspetto delle modalita' di visita di Vi. da parte dell'altro genitore, lamentando le conseguenze negative che poteva avere sulla fragile condizione psico-fisica del figlio la frequentazione con un padre che non aveva mai mostrato di tenere nel debito conto l'attenzione e la cura che il figlio richiedeva, e che non si era mai occupato di Vittorio quando era con lui, esponendolo ad uno stile di vita del tutto inadeguato alle esigenze di un minore;

che la Corte territoriale, in composizione specializzata, ha rilevato l'opportunita' e l'indispensabilita', nel processo di formazione psico - evolutiva di Vi., della previsione di un regime di frequentazione padre - figlio e di un suo progressivo ampliamento, finalizzato a contribuire a ridurre il rischio di danni per il minore (suo malgrado coinvolto nella crisi dell'unione), con particolare riguardo all'interesse di questo a coltivare con paritetica intensita' il rapporto con la figura paterna ed a trarre dalla presenza di entrambi i genitori nella sua vita i necessari insegnamenti per la migliore crescita;

che, secondo la Corte d'appello, la difficolta' dei rapporti tra padre e figlio, lungi dal giustificare la sospensione degli incontri richiesta in via d'urgenza dalla madre, evidenzia solo la necessita' di un sostegno psicologico, per entrambi necessario al fine di superare la sostanziale incomunicabilita' in atto;

che il giudice del reclamo ha escluso che dal patteggiamento della pena in relazione al reato di percosse ascritto al Pi. ai danni di Vi. possano trarsi elementi atti a suffragare la decadenza dalla potesta' genitoriale invocata dalla Ga. de. Lo., atteso che l'episodio - peraltro isolato - va inserito nell'ambito del clima di aspra conflittualita' che vede contrapposti i genitori del minore, si da non potersene evincere aspetti univocamente valutabili nel senso della inidoneita' del Pi. a svolgere la sua funzione di genitore;

che per la cassazione del decreto della Corte d'appello la Ga. de. Lo. ha interposto ricorso, con atto notificato il xxx, sulla base di tre motivi;

che l'intimato Pi. non ha svolto attivita' difensiva in questa sede;

che, in prossimita' dell'udienza pubblica, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente si duole che il giudice del reclamo non abbia pronunciato su tutta la domanda, omettendo di prendere in esame la richiesta di decadenza del Pi. dalla potesta' genitoriale, per avere lo stesso violato e trascurato i doveri di genitore; e formula, conclusivamente, il seguente quesito di diritto: "se allorche' sia richiesta da una delle parti la decadenza dalla potesta' sul figlio minore il giudice sia obbligato a decidere anche su tale domanda, motivando la propria decisione";

che il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione dell'articolo 330 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, concludendosi con il quesito "se dinanzi a ripetuti episodi di abbandono del figlio minore da parte del padre, di violazione da parte del genitore dei doveri inerenti alla potesta' genitoriale nei confronti del figlio minore che comportino pregiudizio per il figlio minore, il giudice sia obbligato a pronunciare la decadenza di tale genitore dalla potesta' genitoriale e se ripetuti episodi di abbandono, di frequentazione di tre donne diverse un giorno dopo l'altro in un solo week-end da parte del genitore non affidatario mentre ha con se per il week-end il figlio, la sottrazione del passaporto del minore da parte del genitore non affidatario, la ripetuta opposizione immotivata al rilascio del passaporto al figlio minore, la denuncia immotivata della pediatra del figlio minore all'Ordine dei medici comportino pregiudizio per il figlio minore e violazione da parte del genitore dei doveri inerenti la potesta' genitoriale nei confronti del figlio minore tanto da costituire elementi per la decadenza dalla potesta' genitoriale";

che con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3,) la ricorrente (chiede "se nella fattispecie la Corte d'appello abbia posto a fondamento del proprio decreto le prove esistenti e se le abbia correttamente valutate, desumendo argomenti di prova dal contegno delle parti";

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un,, 25 gennaio 2002, n. 911; Cass. Sez. 1, 8 ottobre 2002, n. 14380; Cass. Sez. Un. 15 luglio 2003, n. 11026), in tema di tutela dei minori, i provvedimenti riguardanti la potesta' dei genitori naturali o relativi agli incontri del figlio con il genitore naturale non affidatario, ai sensi dell'articolo 317 bis c.c., o che concernano la decadenza dalla potesta' sui figli, ai sensi dell'articolo 330 c.c., o che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, ai sensi dell'articolo 333 c.c., resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 111 Cost., perche' sono privi dei requisiti della decisorieta' (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status) e della definitivita' (intesa come mancanza di rimedi diversi e attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, quei diritti o quegli status), essendo revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo ad uno di essi un bene della vita, ma di controllare e governare gli interessi dei minori;

che detto principio non trova deroga per il fatto che la ricorrente, prospettando, tra l'altro, il vizio di omessa pronuncia in relazione alla richiesta di decadenza del padre dalla potesta' genitoriale, ha lamentato nella specie anche la lesione di situazioni aventi rilievo processuale;

che, difatti, la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda puo' essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo e' preordinato e, pertanto, non puo' avere valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneita' a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (Cass. Sez. Un., 15 luglio 2003, n. 11026, cit.);

che detto complessivo indirizzo e' stato anche di recente ribadito (Cass. Sez. Un., 30 novembre 2007, n. 25008), in particolare precisandosi (da parte di Cass. Sez. 1, 11 settembre 2007, n. 19094, e di Cass. Sez. 1, 24 settembre 2007, n. 19573) che nessuna modifica al regime di impugnazione di provvedimenti di siffatta natura puo' essere derivata dalla introduzione nell'ordinamento processualistico - ad opera della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 2, comma 2, (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) - dell'articolo 709 ter c.p.c.;

che, infatti, detta norma, dopo aver individuato nel giudice del procedimento in corso quello competente a decidere in ordine alle questioni insorte sull'esercizio della potesta' genitoriale o delle modalita' di affidamento della prole, e dopo aver indicato in modo analitico i provvedimenti che detto giudice puo' emettere, stabilisce che gli stessi sono impugnabili nei modi ordinari, senza, pertanto, incidere sulla previgente disciplina dei relativi mezzi di gravame e, in particolare, per quanto rileva nella presente sede, sulla preclusione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., la dove il provvedimento non sia idoneo ad incidere in modo definitivo sulle posizioni giuridiche degli interessati, giacche' il riferimento ai «modi ordinaria non lascia dubbi circa il fatto che le impugnazioni proponibili sono diverse a seconda della forma e della natura del provvedimento stesso;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi e' luogo ad alcuna statuizione sulle spese, non avendo l'intimato svolto attivita' difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.



martedì 6 maggio 2008

23 Maggio 2008 - Art. 148 c.c. - Concorso negli oneri aspetti sostanziali e processuali

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
SEZIONE TERRITORIALE DI MASSA CARRARA
con il patrocinio
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA

CONVEGNO

Art. 148 c.c. - Concorso negli oneri aspetti sostanziali e processuali

23 Maggio 2008 – ore 15,30

SALA DI RAPPRESENTANZA
II° Piano
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via VII Luglio, 14 – Carrara

Intervengono
Dott. Carlo Vallini
Presidente del Tribunale di Massa
Dott. Maurizio Ermellini
Magistrato presso il Tribunale di Massa
Dott. Paolo Puzone
Magistrato presso il Tribunale di Massa

La partecipazione al convegno comporta l’assegnazione di n.3 crediti formativi.

E’ necessaria la prenotazione.

Posti disponibili: 250.

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