Confermato il verdetto d'appello che riteneva privo di legittimazione passiva il Consorzio citato in giudizio. Il privato avrebbe dovuto convenire l'impresa appaltatrice per ottenere il risarcimento del danno subito.
Nessuna corresponsabilità del committente per i danni prodotti dall'appaltatore nel corso dei lavori. Il privato danneggiato dall'esecuzione di un'opera pubblica, per ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti, dunque dovrà citare in giudizio l'impresa appaltatrice e non l'ente committente. Quest'ultimo, infatti, è privo di legittimazione passiva tranne che nei casi di cattiva scelta dell'appaltatore e di concreta intromissione nell'esecuzione dell'opera.
È quanto emerge dalla sentenza 10588/08 (qui leggibile come documento correlato) con cui la Cassazione ha confermato un verdetto d'appello che, in una causa di risarcimento intentata da un privato per i danni riportati dal fondo durante la costruzione di una condotta idrica, aveva ritenuto che il Consorzio citato fosse privo di legittimazione passiva dovendo questa, invece, attribuirsi alla ditta appaltatrice (non convenuta in giudizio) che per conto dell'ente aveva eseguito l'opera in questione. Senza successo, infatti, il proprietario del terreno si è rivolto a piazza Cavour sostenendo che la domanda era stata proposta non con riferimento alla colpa dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori ma alla condotta idrica come progettata dal committente. In pratica, l'azione di risarcimento era stata esercitata nei confronti del committente per far valere l'illecito consistente nella progettazione e non nell'esecuzione dell'opera. Nel respingere il ricorso del privato la Suprema corte ha, infatti, escluso che la progettazione di un opera possa di per sé concretizzare un illecito aquilano perché altrimenti si arriverebbe all'assurdo di negare in via di principio ogni possibilità di asservimento di fondi per l'esecuzione di opere pubbliche.
Ecco allora la massima da ricordare: l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, lo stesso deve ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera. La corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di riferibilità a lui dell'evento dannoso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive.
Nessuna corresponsabilità del committente per i danni prodotti dall'appaltatore nel corso dei lavori. Il privato danneggiato dall'esecuzione di un'opera pubblica, per ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti, dunque dovrà citare in giudizio l'impresa appaltatrice e non l'ente committente. Quest'ultimo, infatti, è privo di legittimazione passiva tranne che nei casi di cattiva scelta dell'appaltatore e di concreta intromissione nell'esecuzione dell'opera.
È quanto emerge dalla sentenza 10588/08 (qui leggibile come documento correlato) con cui la Cassazione ha confermato un verdetto d'appello che, in una causa di risarcimento intentata da un privato per i danni riportati dal fondo durante la costruzione di una condotta idrica, aveva ritenuto che il Consorzio citato fosse privo di legittimazione passiva dovendo questa, invece, attribuirsi alla ditta appaltatrice (non convenuta in giudizio) che per conto dell'ente aveva eseguito l'opera in questione. Senza successo, infatti, il proprietario del terreno si è rivolto a piazza Cavour sostenendo che la domanda era stata proposta non con riferimento alla colpa dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori ma alla condotta idrica come progettata dal committente. In pratica, l'azione di risarcimento era stata esercitata nei confronti del committente per far valere l'illecito consistente nella progettazione e non nell'esecuzione dell'opera. Nel respingere il ricorso del privato la Suprema corte ha, infatti, escluso che la progettazione di un opera possa di per sé concretizzare un illecito aquilano perché altrimenti si arriverebbe all'assurdo di negare in via di principio ogni possibilità di asservimento di fondi per l'esecuzione di opere pubbliche.
Ecco allora la massima da ricordare: l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, lo stesso deve ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera. La corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di riferibilità a lui dell'evento dannoso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive.
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