mercoledì 3 marzo 2010

26 Marzo 2010 - Carrara - L'Amministrazione di Sostegno

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
SEZIONE TERRITORIALE DI MASSA CARRARA
 

con il patrocinio
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA

CONVEGNO:
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

26 Marzo 2010 - ore 15,30
Aula Magna Istituto Tecnico “D. Zaccagna”
Viale XX Settembre 116 - Carrara

Intervengono

Dott. Lucio Consoli Notaio
Dott.ssa Adriana Bertozzi Psicologa, psicoterapeuta Giudice Onorario presso la Corte d’Appello di Firenze – Sezione Minori
Dott. Giuseppe Agrimi Medico psichiatra

La partecipazione al convegno comporta l’assegnazione di n.3 crediti formativi.
 
E’ necessaria la prenotazione attraverso l’accesso a Riconosco.

venerdì 12 febbraio 2010

19 Febbraio 2010 - Marina di Massa - Il punto sul processo civile

Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno

Ordini degli Avvocati
Pisa Livorno Lucca Massa Carrara La Spezia

Formazione Continua 2010

Venerdì 19 febbraio ore 15.00
presso il Centro Congressi APT Marina di Massa

Avv. Prof. FRANCESCO PAOLO LUISOUniversità di Pisa

IL PUNTO SUL PROCESSO CIVILE

4 crediti formativi.

Gli avvocati appartenenti al distretto di Corte di Appello di Genova devono prenotarsi attraverso Riconosco.

Gli Avvocati di altri Distretti possono prenotarsi via e-mail : segreteria@ordineavvocatims.it

martedì 12 gennaio 2010

15 Gennaio 2010 - Carrara - Diritti Fondamentali, Etica Professionale e Procedimento Disciplinare

La Scuola Superiore dell'Avvocatura in collaborazione con il C.N.F.  e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, ha organizzato per il giorno  
15 Gennaio 2010 dalle ore 15.00
presso la Sala Michelangelo del Centro Congressi Carrara Fiere
 (Via Maestri del Marmo Ingresso 5) il convegno dal titolo


"DIRITTI FONDAMENTALI, ETICA PROFESSIONALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE"


Il convegno è accreditato con n.3 crediti formativi DEONTOLOGICI.

Relatori:
Avv. Alarico Mariani Marini
Consigliere Nazionale Forense - Vice-presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura
“Etica professionale, Diritti fondamentali e responsabilità sociale”

Avv. David Cerri
Scuola Superiore dell’Avvocatura
“Comunicazione, deontologia e pubblicità”

Avv. Stefano Borsacchi
Consigliere Nazionale Forense
“Aspetti nuovi e problematici del procedimento disciplinare”

E' necessaria la prenotazione attraverso Riconosco.



Gli Avvocati NON iscritti ai Fori del Distretto di Genova possono iscriversi attraverso il sito della Scuola Superiore dell’Avvocatura alla pagina www.scuolasuperioreavvocatura.it


sabato 31 ottobre 2009

Carrara - 13 Novembre 2009 - L'evoluzione della funzione del marchio, marchi border-line e marchi comunitari

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara organizza l'incontro di studi

“L’evoluzione della funzione del marchio; aspetti sostanziali e procedurali”
“I marchi border-line, il marchio comunitario, la registrazione del marchio”


che si terrà il giorno 13 novembre 2009 alle ore 15.30 presso la
Sala di Rappresentanza del Comune di Carrara-Piazza II Giugno.

Relatori:
Avv. Renato Lazzerini
Foro di Firenze
Iscritto nell’elenco degli Arbitri delle Camere di Commercio di Bergamo, Cremona, Firenze, Modena, Pistoia, Verona
Socio dell’Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale

Ing. Antimo Mincone
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Consulente in Proprietà Industriale, accreditato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), l’Ufficio per la Registrazione dei Marchi, Disegni e Modelli dell’Unione Europea (UAMI) e l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Crediti Formativi n.2

E' necessaria la prenotazione attraverso Riconosco

Gli avvocati fuori Distretto e tutti gli interessati a partecipare possono prenotarsi inviando una mail a segreteria@ordineavvocatims.it. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

martedì 29 settembre 2009

13 Ottobre 2009 - Marina di Carrara - Patto per la Giustizia e per i Cittadini



Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara in collaborazione con l'O.U.A. - ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA dal titolo


"PATTO PER LA GIUSTIZIA E PER I CITTADINI" 

CENTRO CONGRESSI CARRARA FIERE DI MARINA DI CARRARA Ingresso 5
13 OTTOBRE 2009 alle ore 15.30.

Interverranno:
Avv. Maurizio De Tilla - Presidente O.U.A.
Dr. Cosimo Ferri - Consigliere Consiglio Superiore Magistratura
Dr. Carlo Vallini - Presidente Tribunale di Massa
Dr.ssa Maria Cristina Failla - Presidente Sezione Penale Tribunale di Massa
Dr. Paolo Puzone - Giudice Istruttore Tribunale di Massa - Presidente sottosezione di Massa Associazione  Nazionale Magistrati


Crediti formativi: n.3 crediti DEONTOLOGICI 
 Prenotazione attraverso 'riconosco'.


lunedì 7 settembre 2009

25 Settembre 2009 - Carrara - Il nuovo reato di Stalking: aspetti civili e penali e profili socio-psicologici

L'A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Massa Carrara "Federico Bernacca", con il patrocinio del Comune di Carrara, organizza un incontro di studi su "IL NUOVO REATO DI "STALKING": ASPETTI CIVILI E PENALI E PROFILI SOCIO-PSICOLOGICI " che si terrà il giorno 25 settembre 2009 dalle ore 15.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Carrara.

Presenta e modera:
Avv. Luca Lattanzi - Presidente Sezione AIGA Massa Carrara "Federico Bernacca"

Relatori:
Prof. Alberto Cadoppi - Professore Ordinario di Diritto Penale - Università di Parma
Dott. Cosimo Maria Ferri - Magistrato Consigliere C.S.M.
Sost. Commissario Pier Francesco Santucci - Questura di Massa

Crediti formativi: 3

E' necessaria la prenotazione attraverso Riconosco.
Gli Avvocati fuori Distretto possono prenotarsi inviando una mail all'indirizzo segreteria@ordineavvocatims.it.

Attenzione:
la quota di partecipazione, che dovrà essere pagata al momento della registrazione il giorno del convegno, è pari ad Euro 10,00.
Per i soci AIGA la partecipazione è gratuita.

lunedì 29 giugno 2009

17 Luglio 2009 - Carrara - Indagini bancarie e poteri dell'agenzia delle entrate nell'utilizzo dei riscontri

L'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara e l'Ordine dei Dottori Commericialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara, con il patrocinio della Camera di Commercio di Carrara, organizzano un incontro sul tema:

"INDAGINI BANCARIE E POTERI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELL'UTILIZZO DEI RISCONTRI"

che si terrà il giorno 17 luglio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Camera di Commercio di Carrara.

Relatori:
Prof. Franco Batistoni Ferrara
Professore Ordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa
“Profili penali degli accertamenti bancari”
Prof. Avv. Brunella Bellè

Professore Associato di Diritto Tributario presso le Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa
“L’utilizzo delle prove ancorchè acquisite illegittimamente”
Avv. Prof. Paolo Centore
Avvocato in Genova, Roma e Milano – Professore a contratto di Diritto Tributario in Parma – Pubblicista
“L’accertamento fondato sui dati rilevati dai conti bancari”

La partecipazione al convegno comporta l'assegnazione di n.4 crediti formativi.

Per la partecipazione è necessaria la prenotazione attraverso il sistema "riconosco".

Gli Avvocati FUORI DISTRETTO della Corte d'Appello di Genova possono iscriversi inviando una mail all'indirizzo segreteria@ordineavvocatims.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. indicando il Foro di Appartenenza.

martedì 16 giugno 2009

2 e 4 Luglio 2009 - Marina di Massa - Le Ultimissime Riforme del Processo Civile

LE ULTIMISSIME RIFORME DEL PROCESSO CIVILE

CENTRO CONGRESSI A.P.T.
Marina di Massa - Via San Leonardo

Giovedì 2 luglio 2009 – ore 15,30
“Riflessioni generali a margine dell’ultimissima riforma del processo civile”

Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso
Professore ordinario presso l’Università di Pisa - Avvocato in Lucca
“Le novità in tema di prova e la non contestazione”
Avv. Dino Buoncristiani
Ricercatore presso l’Università di Pisa - Avvocato in Pisa
“I provvedimenti sulle spese e in materia di attuazione degli obblighi infungibili”
Avv. Davide Amadei
Avvocato in Livorno

Sabato 4 luglio 2009 – ore 9,30
“La riforma in tema di giurisdizione e di competenza”

Prof. Mauro Bove
Professore ordinario presso l’Università di Perugia
“Il nuovo procedimento sommario”
Prof. Avv. Sergio Menchini
Professore ordinario presso l’Università di Pisa - Avvocato in Lucca

La partecipazione ad ogni singolo convegno comporta l’assegnazione di n.3 crediti formativi.
E’ necessaria la prenotazione attraverso l’accesso a Riconosco.

Gli Avvocati NON iscritti ai Fori del Distretto di Genova
possono iscriversi inviando una mail all’indirizzo segreteria@ordineavvocatims.it.

venerdì 5 giugno 2009

19 Giugno 2009 - Marina di Massa - Gli accordi tesi alla predeterminazione del compenso ed altre “novità” deontologiche

L'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara e AIGA
organizzano il convegno
“Gli accordi tesi alla predeterminazione del compenso ed altre “novità” deontologiche”

Avv. Federico Procchi
Foro di Livorno
Docente presso l’Università degli Studi di Pisa e presso la Scuola Forense di Pisa
“La pubblicità degli avvocati: dalle origini anglosassoni all’attuale disciplina italiana”
Avv. Sergio Russo
Foro di Livorno
Vice Presidente Nazionale della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”

19 Giugno 2009 ore 15.00
CENTRO CONGRESSI A.P.T.
Marina di Massa - Via San Leonardo
250 posti disponibili.

La partecipazione al convegno comporta l’assegnazione di n.3 crediti formativi.
E’ necessaria la prenotazione attraverso l’accesso a Riconosco.
Gli Avvocati NON iscritti ai Fori del Distretto di Genova
possono iscriversi inviando una mail all’indirizzo segreteria@ordineavvocatims.it.

Locandina


12 Giugno 2009 - Marina di Massa - Le conseguenze penali della violazione dei provvedimenti in favore del coniuge e della prole

CONVEGNO
Le conseguenze penali della violazione dei provvedimenti in favore del coniuge e della prole

12 Giugno 2009 – ore 15,30
CENTRO CONGRESSI A.P.T.
Via San Leonardo – Marina di Massa

Intervengono

Dott. Giuseppe Pavich
Magistrato presso il Tribunale della Spezia
Avv. Paolo Barsotti
Avvocato del Foro di Massa Carrara

La partecipazione al convegno comporta l’assegnazione di n.3 crediti formativi.

Per gli Avvocati dei Fori del Distretto Corte d'Appello di Genova è necessaria la prenotazione attraverso l'accesso a Riconosco.
Gli Avvocati fuori Distretto possono prenotarsi inviando una mail con i propri dati all’indirizzo
segreteria@ordineavvocatims.it

Locandina

sabato 16 maggio 2009

29 Maggio 2009 - Marina di Massa - Discriminazioni e mobbing di genere

La Consigliera Provinciale di Parità in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara
ORGANIZZA IL SEMINARIO DI STUDI

“Discriminazioni e mobbing di genere: la tutela offerta dall'applicazione del Codice di Pari Opportunità nel Processo Civile"

Partecipano

Fausto Nisticò
Magistrato della Corte d'appello di Firenze

Fabio Rusconi
Avvocato del Foro di Firenze e Membro dell'Associazione Giuslavoristi Italiani

Maria Luisa Vallauri
Ricercatrice di Diritto del Lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza Università di Firenze

Coordina
Annalia Mattei
Consigliera di Parità della Provincia di Massa-Carrara

29 maggio 2009 - dalle ore 14.45 alle ore 18.00

Sala Rossa Centro Congressi-Via San Leonardo Marina di Massa

La partecipazione al seminario comporta l'assegnazione di n. 3 crediti formativi.

domenica 3 maggio 2009

Profili di tutela dei minori immigrati

Convegno Nazionale
Società Ialiana Pedagogia Olistica
Cava dei Tirreni,24 Aprile 2009
”Oltre il sintomo: La persona.Pedagogia clinica e multidisciplinarietà”

Profili di tutela dei minori immigrati
di Mario Pavone
**
La questione dei migranti è divenuta sempre più rilevante ngli ultimi anni nel contesto europeo e ciò ha reso imminente la necessità di strutturazione di un diritto comune europeo dell’immigrazione che possa dare direttive riguardanti la gestione e,soprattutto, la tutela dei diritti dei migranti e dell’apolide con particolare riguardo ai soggetti deboli come gli anziani,i disabili le donne ed i minori.

a.le migrazioni come risorsa per l’Europa

Merita,da subito,di essere ricordata l’importante affermazione con cui si apre il documento varato, di recente,dal Consiglio d’Europa sui temi dell’immigrazione ed asilo.
“Le migrazioni internazionali sono una realtà che persisterà in particolare finché resteranno i divari di ricchezza e di sviluppo tra le diverse regioni del mondo.
Possono rappresentare un’opportunità poiché sono un fattore di scambi umani ed economici e consentono inoltre alle persone di concretare le loro aspirazioni.
Possono contribuire in modo decisivo alla crescita economica dell’Unione europea e degli Stati membri che hanno bisogno di migranti a motivo della situazione del loro mercato del lavoro o della loro situazione demografica.
Infine, apportano risorse ai migranti e ai loro paesi d’origine, contribuendo in tal modo al loro sviluppo”.
Da più parti è stato sottolineato come,di fronte all’aumento degli immigrati,gli stati europei dovrebbero prendere misure di promozione del ritorno volontario più che varare misure coattive.
Inoltre,si sostiene che l’ordine di allontanamento dovrebbe essere perseguito solo in accordo con le leggi nazionali e non dovrebbe essere applicato se presente il rischio di violenze, torture o trattamenti inumani e degradanti nel paese di ritorno sia da parte del governo sia da parte di “non-state actors”.
Come conseguenza a tali affermazioni di princpio,il nuovo pacchetto di regole e procedure introdotto dalla UE con la Direttiva 115/2008,è basato sul pieno riconoscimento e rispetto dei fondamentali diritti umani e della dignità dei cittadini stranieri clandestini e/o irregolari ed in cui viene sottolineata l’importanza di tenere in debito conto dalla Autorità procedente al rimpatrio
• l'interesse superiore dei bambini,
• la vita familiare,
• le condizioni di salute del cittadino straniero soggetto a rimpatrio
• il principio del non-refoulement, cioè il divieto esplicito di espulsione e di rimpatrio di profughi verso i Paesi dove la loro vita o la loro libertà è in pericolo.
Appare,innanzitutto,indispensabile guardare all’interesse superiore dei bambini immigrati.

b.le politiche nazionali in tema di immigrazione ed asilo dei minori
Le politiche contemporanee riguardanti i minori stranieri sono regolate in parte dalle norme relative all’immigrazione e all’asilo emanate dai singoli Stati e in parte dalle norme relative ai diritti dei minori, tra le quali ha particolare rilevanza la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
La Convenzione, recepita dal nostro ordinamento con valore di legge,riconosce a tutti i minori – compresi i minori stranieri, anche se irregolari – un’ampia sfera di diritti:
il diritto alla non discriminazione, alla protezione, a vivere con la propria famiglia, alla salute, all’istruzione, a un livello di vita sufficiente allo sviluppo del minore, a non essere detenuto se non come provvedimento di ultima risorsa e in strutture separate dagli adulti, alla partecipazione,ecc.
Tra i suoi principi generali, sia la Convenzione che la Direttiva UE 115/208 stabiliscono che tutte le politiche riguardanti i minori debbano fondarsi preminentemente sul principio del “superiore interesse del minore”.
Il fine primario da perseguire, dunque,è il bene del minore ed è questo che deve avere la priorità rispetto ad altri obiettivi quali,ad esempio,il contrasto dell’immigrazione clandestina.
In questo modo, le politiche riguardanti i minori stranieri vengono ad essere sottratte alle logiche di controllo e repressione che governano in generale le politiche migratorie varate dagli Stati.
Spesso,tuttavia, in violazione della Convenzione di New York, le norme e le prassi tendono a far prevalere la logica di controllo su quella del “superiore interesse del minore”.
Per rispettare gli impegni assunti a livello internazionale e le leggi vigenti nel nostro ordina mento è,quindi,necessario che le istituzioni italiane modifichino le norme che regolano lo status dei minori stranieri e le relative prassi in direzione di un’effettiva applicazione di tale principio e di una piena garanzia dei diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.
Invero,i minori stranieri che subiscono maggiori violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York sono i minori entrati in Italia clandestinamente.

c. La individuazione di uno status dei minori irregolari e clandestini

Occorre,anzitutto,definire lo status dei minori irregolari e clandestini.
In generale,con il termine clandestini si intendono gli immigrati entrati illegalmente in Italia, mentre l'irregolarità fa riferimento ad una situazione sopravvenuta di perdita del permesso di soggiorno.
Uno degli argomenti più importanti è rappresentato dalla figura del minore straniero non accompagnato irregolarmente presente sul territorio italiano, non richiedente asilo o protezione umanitaria ed emigrato con il sostanziale consenso degli esercenti la potestà genitoriale o comunque non contro la loro volontà.
La questione del trattamento dei minori stranieri non accompagnati è una materia decisamente complessa,perché coesistono molteplici disposizioni disorganiche e in parte contrastanti tra loro, che danno luogo ad enormi difficoltà di orientamento e di conseguenza a prassi giudiziarie disparate tra loro.
Questi ragazzi immigrano sperando in una sopravvivenza decente, con il beneplacito ed il sacrificio ingente, (anche economico) dei loro genitori.
Se da una parte possono essere spinti da una smania consumistica, le ragioni del loro sradicamento sono da ricercare soprattutto nella necessità.
È possibile che qualcuno venga immediatamente attratto da modelli di vita illegali o se li sia già prefigurati prima di raggiungere il nostro paese; ma è più probabile che la maggior parte dei ragazzi stranieri che si rende colpevole di illeciti, lo sia a causa delle difficoltà, degli ostacoli e degli scarsi aiuti che riceve lungo il percorso di ricerca di un inserimento sociale decente e dignitoso: casa, scuola, lavoro, socializzazione, tutela dell'identità.
È rilevante in questo senso il regolamento 535/99, che definisce i compiti del Comitato per i minori, e,per la prima volta,dà una definizione precisa, di questa categoria riprendendo quella della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 1997, si può dire che istituzionalizza questa categoria di minori.
Per quanto riguarda i bambini, al di sotto dei 14 anni di età, il fatto che siano soli in un paese straniero coincide di per sé almeno con la mancanza di assistenza, perché soggetti tanto immaturi hanno bisogno del genitore presente che stia con lui e a lui provveda.
Di qui la prassi di molti Tribunali per i minorenni di aprire la procedura per la dichiarazione di adottabilità, dopo le necessarie ricerche dei genitori o di altri parenti che si trovano all'estero. Questa disciplina non è però sempre applicabile all'adolescente minore straniero che rappre senta la fascia più numerosa presente in Italia.
• il minore non accompagnato giunto alla frontiera.
La normativa italiana prevede che sia respinto e rimpatriato senza nessun tipo di tutela.
Infatti il nostro ordinamento non prevede la possibilità per il minore di entrare nel territorio da solo per motivi di lavoro.
Se comunque il minore riesce ad entrare, eludendo i controlli alla frontiera, allora, data la sua posizione di minorenne potrà usufruire di tutta una serie di strumenti che potranno, almeno temporaneamente tutelarlo.
È prima di tutto dal dettato costituzionale che emerge la figura del minore non più destinatario di un generico favor imposto dall'alto, ma titolare di veri e propri diritti soggettivi, perfetti ed azionabili.
Nella Costituzione si rinvengono norme a tutela del minore sia tra i principi fondamentali, artt. 2, 3, sia nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini, sia nel titolo riguardante i rapporti etico-sociali, artt. 29, 30, 31, e nella parte relativa ai rapporti economici, art. 37; tale complesso di norme tutela il minore come 'uomo',' cittadino', come 'figlio', come 'lavoratore' e mai come personalità da forgiare per renderla conforme ad una astratta morale di stato o della famiglia).
Dopo l'introduzione della legge Martelli che non affrontava se non marginalmente l'aspetto dei minori, è stata determinante la legge 27 maggio 1991 n. 176, che ha ratificato la Convenzione sui diritti dei fanciulli di New York del 1989, tale provvedimento è la più compiuta espressione normativa sui diritti del fanciullo e con i suoi 54 articoli, costituisce un documento complesso. La Convenzione rafforza, per ciò che concerne le modalità formative ed educative del minore, le norme sopra viste della Costituzione italiana, ponendo il superiore interesse del minore quale chiave di lettura circa la predisposizione delle misure da attuare nei suoi confronti.
L'art. 3 afferma che "l'interesse superiore del fanciullo" debba essere la prima considerazione, in tutte le decisioni che lo riguardano e da qualunque soggetto provengono, compresi gli organi legislativi, ribadendo l'importanza di "soddisfare le speciali e specifiche esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza";rispetto ad altre esigenze in concorso, le esigenze del minore, potranno prevalere oppure no, ma dopo essere state oggetto di primaria considerazione.
L'art. 20 dichiara il diritto di ogni fanciullo, temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, ad una protezione e ad aiuti speciali dello stato di origine, e ove esso non li garantisca, alla protezione sostitutiva degli stati parti.
Tale assistenza può realizzarsi, continua l'articolo, attraverso l'affidamento, l'adozione o il collocamento in istituti di assistenza.
Tale visione sottolinea l'importanza di differenziare la posizione del minore straniero da quella dell'adulto, garantendo al minore un diritto all'educazione, formazione, crescita non speculare alla cittadinanza ma concepito come un diritto primario che da essa prescinde e che crea obblighi per lo stato nel cui territorio il minore si trova.
Nel successivo art. 22 si riafferma la priorità del diritto del minore che chiede 'rifugio' alla protezione e assistenza umanitaria nello stato di arrivo; quindi si impegnano gli stati parti ad attivarsi anche "per ricercare i genitori o altri familiari... al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia".
In materia di protezione dei minori l'individuazione della legge applicabile e della autorità competente avviene in base all'art 42 della legge 31 maggio 1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, con riferimento alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n.742
In base all'art. 1 di questa Convenzione le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello stato di residenza abituale di un minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni.
Le autorità amministrative e giudiziarie dello stato di residenza abituale adottano le misure previste dalla loro legislazione interna, come stabilisce la Convenzione del 1961.
Per il minore, dunque, viene prevista una tutela 'forte', che non ammette alcuna distinzione 'per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere'.
Questo significa che al minore straniero in Italia si applicheranno le normali misure di protezione previste dalle nostre leggi.
• I minori non accompagnati clandestini
Iminori in una condizione particolarmente problematica sono i minori non accom pagnati, ovvero i minori immigrati in Italia senza i propri genitori.
1.Quali e quanti sono i minori non accompagnati
Vengono tecnicamente definiti “minori non accompagnati” i bambini che, come stabilisce il DPCM 535/99,vivono nel nostro Paese senza avere la cittadinanza italiana (o di altri stati dell’UE) e senza la presenza dei genitori o altri adulti che li assistano e ne siano formalmente responsabili.
Quello dei bambini stranieri soli è un fenomeno cresciuto in modo rilevante nel corso degli anni Novanta assieme all’immigrazione.
Al fine di quantificarlo e monitorarlo è stato istituito il “Comitato per i minori stranieri” (CMS), operativo ormai da dieci anni (art. 33 D.Lgs. n. 286, 25.07.1998).
Secondo i dati più aggiornati raccolti dal CMS, al primo gennaio 2008 i bambini stranieri extracomunitari soli risultano essere oltre 7.500.
Si tratta però di una sottostima,che risente della grande difficoltà sia di individuarne la pre senza sul suolo italiano (tche di solito entrano clandestinamente) sia di accertarne lo status una volta fermati, essendo la grande maggio ranza dei bambini soli sprovvista di documenti.
Save the Children,ad esempio, ha raccolto testimonianze di come in molti casi i minori immigrati al momento dell’identificazione dichiarino di essere maggiorenni sperando così di non essere trattenuti e di trovare poi più facilmente un lavoro.
Va poi considerato che dal primo gennaio 2007 i bambini rumeni e bulgari sono diventati comunitari e quindi non più di pertinenza del CMS, ma la problematicità della loro condizione non è certo risolta.
Al 31 dicembre 2006, quando ancora venivano registrati, i rumeni costituivano ben un terzo dei “minori non accompagnati”, risultando la comunità di gran lunga più rappresentata.
La problematicità dei minori di tale nazionalità appare del resto anche da altre fonti:
nel 2006, ad esempio, su 11.413 minorenni stranieri denunciati, il 38% era rumeno.
Seguivano, a distanza, i provenienti dal Marocco con il 14%(v http://giustiziaincifre.istat.it/).
Peraltro,la distribuzione dei bambini soli per cittadinanza al primo gennaio 2008 non riflette necessa riamente la gerarchia delle presenze straniere adulte.
Le più rappresentate sono soprattutto le provenienze da Palestina, Afghanistan e Iraq, nazionalità queste che non risultano tra le 15 comunità complessivamente più numerose in Italia. Un dato che suggerisce come il fenomeno abbia proprie caratteristiche specifiche.
Va in aggiunta considerato che tra i “minori non accompagnati” prevale ampiamente il sesso maschile (oltre il 90% dei casi), ed è comunque rilevante la quota dei più piccoli (gli under 15 sono un quarto del totale).
2.Cosa facciamo per loro?
Secondo una recente indagine dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), sono 1.110 i Comuni che tra il 2004 e il 2007 hanno preso in carico un minore straniero non accompagnato, concentrati soprattutto in Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia.
Tra gli aspetti problematici messi in luce vi è l’elevato onere economico sul welfare locale (si stima un costo medio per Comune di circa 170 mila euro) e un quadro normativo definito “complicato e ambiguo”, che rende frammentata e molto diversificata la risposta che a questo delicato fenomeno viene data sul territorio nazionale.
Un ultimo dato che denota la poca efficacia delle misure adottate è anche il fatto che la grande maggioranza dei minori (oltre il 60%) fugge dalle strutture di prima accoglienza alle quali è affidato.
Nonostante quindi i progressi degli ultimi dieci anni, le misure di risposta a questo delicato e complesso fenomeno rimangono insoddisfacenti.
Allo stato attuale, una parte rilevante del fenomeno rimane invisibile, la maggioranza dei minori fermati fugge dai centri ospitanti, i costi per i Comuni sono considerati molto rilevanti, le modalità di azione sul territorio sono molto diversificate conseguenza di un quadro norma tivo poco chiaro.
Dal punto di vista delle risorse, la Legge Finanziaria 2008 del precedente Governo aveva aumentato il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, che andava a beneficio anche dei minori non accompagnati.
Nel marzo 2008 la Corte Costituzionale (sentenza 50/2008), pur riconoscendone l’importanza e l’utilità, ha però dichiarato incostituzionale tale Fondo perché riguarda materie di competenza locale e non solo statale.
I Comuni dicono di sentirsi abbandonati a se stessi nell’affrontare questo problema e quando lo Stato se ne occupa si trova con le mani legate.
Nel frattempo si consolida il numero di minorenni stranieri ospitati dal sistema penitenziario italiano.
Se il peso degli stranieri sugli under 18 residenti è pari circa al 6%, sono invece di cittadinanza non italiana ben il 60% degli ingressi negli istituti penali per minori
http://www.giustizia.it/minori/
3.Quali sono i problemi del loro inserimento in Italia
Va innanzitutto sottolineato come le norme vigenti tendono ad ostacolare l’integrazione dei minori stranieri:
• il permesso di soggiorno “per minore età”, che viene rilasciato ai minori stranieri non accompagnati,attualmente non consente di esercitare attività lavorative e non può essere rinnovato al compimento dei 18 anni, se non quando sussistono determinate condizioni molto restrittive, con la conseguenza che la maggior parte di questi ragazzi dopo aver compiuto 18 anni, anche se hanno offerte di lavoro o frequentano la scuola, diventano clandestini passibili di espulsione.
• I minori stranieri non accompagnati si trovano così sempre più emarginati ed esposti ai rischi di sfruttamento nell’ambito del lavoro nero o in attività illegali.
E’ urgente che queste disposizioni, che violano palesemente il principio del “superiore interesse del minore”,vengano modificate, prevedendo che il permesso di soggiorno per minore età consenta di lavorare e possa essere in generale convertito, al compimento della maggiore età, in permesso per lavoro o per studio.
4.Il rimpatrio dei minori non accompagnati
Un problema ancora più rilevante è costituito dal rimpatrio.
I minori in generale non possono essere espulsi; tuttavia, può essere disposto il “rimpatrio assistito” del minore se un organo apposito, il Comitato per i minori stranieri, stabilisce che questo è nel “superiore interesse del minore”.
L’attuale orientamento del Comitato per i minori stranieri, però, è che tendenzialmente tutti i minori non accompagnati di cui si rintracci la famiglia nel paese d’origine dovrebbero essere rimpatriati, ad eccezione dei casi in cui questo comporti gravi rischi per il minore.
Nella maggior parte dei casi il rimpatrio viene eseguito coattivamente dalla Polizia, contro la volontà del minore e in genere anche contro la volontà dei genitori, con modalità molto simili ad un’espulsione e, per di più, senza che il minore abbia effettive possibilità di presentare ricor so.
Inoltre, per molti di questi minori il rimpatrio significa tornare in contesti molto poveri, in cui vi sono scarsissime opportunità di istruzione, di lavoro e di assistenza.
Questa prassi, dunque, non sembra rispondere effettivamente al “superiore interesse del minore”, quanto piuttosto all’esigenza di contrastare l’immigrazione irregolare di minori non accompagnati.
E’ necessario,quindi,che i criteri per decidere se un minore debba essere rimpatriato o restare in Italia siano modificati in modo da consentire una reale valutazione dell’interesse del minore, e quindi che il Comitato per i minori stranieri tenga in considerazione tra gli altri criteri, benché in modo non vincolante, anche l’opinione del minore, l’opinione dei suoi genitori e le condizioni economico-sociali del contesto d’origine.
Inoltre, è necessario che sia garantito al minore l’effettiva possibilità di presentare ricorso contro il provvedimento di rimpatrio.
La Direttiva 115/2008 ha introdotto alcune regole precise anche per l’allontanamento ed il rimpatrio dei minori non accompagnati.
Innanzi tutto dovrà essere fornita un'assistenza adeguata da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio.
Inoltre lo Stato comunitario che effettua l’espulsione dovrà accertarsi che il bimbo sarà accom pagnato presso un membro della sua famiglia, un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.
• I minori irregolari
Oltre ai minori non accompagnati,vi sono poi i minori entrati irregolarmente in Italia insieme ai genitori o per ricongiungersi ad essi.
Nei casi in cui i genitori sono irregolari, la normativa vigente prevede che, in generale, il mino re accompagni i genitori in caso di loro espulsione: anche in questi casi, tuttavia, sarebbe necessaria una previa valutazione del “superiore interesse del minore”.
Inoltre, dovrebbe essere applicata in modo meno restrittivo la norma in base a cui il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare per gravi motivi con nessi con lo sviluppo psicofisico del minore.
Nei casi in cui i genitori siano regolari, invece, il minore ricongiunto “di fatto” dovrebbe essere trattato come il minore ricongiuntosi regolarmente e quindi ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari: l’adozione di trattamenti più sfavorevoli quali il rilascio del permesso per minore età, come avviene presso alcune Questure, contrasta infatti con il principio del “superiore interesse del minore”.
Inoltre, per garantire il diritto dei minori a vivere con i propri genitori ed attuare il dettato della legge secondo cui in tutti i procedimenti relativi al ricongiungimento familiare si deve tenere conto di tale principio,nonché per ridurre il numero di minori ricongiuntisi irregolarmente, si dovrebbero rendere meno restrittive le condizioni per il ricongiungimento familiare (condizioni relative al reddito, all’alloggio ecc.) e rendere più rapide ed efficienti le relative pratiche burocratiche.
• i minori richiedenti l’asilo politico
Un’altra categoria di soggetti è costituita dai minori che chiedono l’asilo politico
Alcuni minori(accompagnati o non accompagnati) all’ingresso in Italia.presentano domanda di asilo.
A seguito alle nuove disposizioni introdotte dalla legge Bossi-Fini,è necessario che siano previste specifiche garanzie per i richiedenti asilo minorenni.
• In primo luogo, è necessario che si stabilisca che i minori non possono essere in alcun caso trattenuti nei centri di permanenza temporanea e assistenza, né, in generale, nei centri di identificazione (salvo il caso in cui la minore età sia palesemente in dubbio, e per il solo tempo necessario a verificarne l’età).
• In secondo luogo, deve essere chiarito che nei casi in cui la domanda di asilo venga rigettata, il minore non può comunque essere espulso e la decisione sulla sua permanenza in Italia deve fondarsi, come per tutti i minori, sulla valutazione del “superiore interesse del minore”.
Sul punto,merita di essere sottolineato che nel Dicembre del 2006 è stata emanata dal Gover no Prodi una importante Direttiva in tema di asilo politico per i minori che rafforza la presa in carico da parte delle istituzioni.
La direttiva "favorisce la presentazione della richiesta d´asilo e riduce i tempi d´attesa - per il suo affidamento ad un servizio appositamente dedicato - dall´arrivo del minore in Italia fino alla consegna della sua domanda d´asilo da parte del tutore".
L’obiettivo è quello di evitare che il ragazzo scappi e finisca nella rete dello sfrutta mento senza alcuna tutela giuridica ma, soprattutto, che diventi un invisibile".
All´arrivo in frontiera, il minore, dopo la presa in carico del giudice tutelare, il minore sarà subito affidato al Sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo e non ad una struttura qualsiasi come accadeva in passato.
Il Sistema di Protezione, infatti, oltre ad avere una quota di posti che ogni anno vengono destinati alle categorie vulnerabili, ha competenza e formazione per seguire il minore aiutan dolo nella difficile fase di inserimento in un contesto culturale nuovo e diverso.
Inoltre la Direttiva stabilisce,all´art. 1,che al momento dell´arrivo siano subito date al minore tutte le informazioni necessarie sui suoi diritti e le opportunità legali esistenti laddove manifesti la volontà di chiedere asilo.
Finora il minore straniero non accompagnato, anche se richiedente asilo, veniva affidato dalla Questura all´Ente locale, in attesa che gli venisse nominato un tutore.
In principio era,quindi,accolto in una struttura genericamente individuata in base alla disponi bilità sul territorio e solo in un secondo momento era inserito nel Sistema di protezione nazio nale.
Si trattava di una fase delicata perché, in attesa della nomina di un tutore da parte del giudice tutelare e che il ragazzo fosse assegnato ad una struttura del Servizio di Protezione Nazionale, trascor revano alcuni mesi e spesso si verificava che il minore scappasse e faccesse perdere le sue trac ce.
La direttiva contribuisce,quindi,ad individuare percorsi e luoghi di aiuto ai minori stranieri, assi curando che i tempi di intervento in loro favore siano rapidi per fornirgli, così, la tutela di cui hanno bisogno.
La direttiva prevede che il minore solo venga informato subito della possibilità di presentare domanda d'asilo anche con l'aiuto di mediatori culturali, interpreti e opuscoli in lingua.
Se manifesta questa intenzione, la procedura di protezione parte immediatamente, prima che venga materialmente presentata la domanda.
La Questura affida infatti il ragazzo al Comune in cui si trova perché venga inserito nel Sistema centrale di protezione per richiedenti asilo e contemporaneamente informa Tribunale dei minorenni e il giudice tutelare perché venga nominato un tutore.
In questo modo il minore potrà essere seguito da subito dai servizi sociali fino alla presen tazione della richiesta d'asilo, grazie alla quale otterrà dalla Questura un permesso di soggiorno.
Naturalmente, se nel corso di questa procedura il tutore non conferma la domanda d'asilo, o questa viene rigettata dopo la presentazione,il ragazzo non viene abbandonato.
Pur uscendo dal sistema di protezione per richiedenti asilo è,infatti,affidato alle strutture che si occupano di minori stranieri non accompagnati.

d.le norme italiane in materia di protezione del minore.

Prima di tutto occorre che il minore straniero abbia ‘residenza abituale’ in Italia.
Atteso che la Convenzione dell’Aja del 1961 non contiene una definizione delle misure tendenti alla protezione del minore, né una elencazione esaustiva o indicativa,si debbano intendere icompresse nell’ambito della Convenzione: la tutela, artt. 343 e seguenti del codice civile, gli interventi urgenti di protezione della pubblica autorità, art. 403 codice civile,i provvedimenti giudiziari relativi all’esercizio della potestà genitoriale, infine artt. 330 e seguenti del codice civile, e altri ancora.
Sono inoltre applicati gli affidamenti eterofamiliari artt 2-5 della l. 184/83 sull’adozione e l’art 37che dichiara applicabile al minore straniero in condizione di abbandono in Italia la legge italiana in materia di adozione di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza. Molto importante è anche l’art. 371 c.c. che demanda al Giudice Tutelare il compito di stabilire il luogo in cui il minore sottoposto a tutela deve vivere e che, rispetto ai minori stranieri non accompagnati è stato per analogia interpretato da alcune realtà locali, come attribuente all’autorità giudiziaria la valutazione dell’interesse o meno del minore a rimanere in Italia o ad essere rimpatriato.
Dall’esame della situazione del minore solo in Italia, emerge come negli anni successivi alla legge Martelli, la disciplina che si applicava a tali minori fosse complessa ed eterogenea.
In quegli anni, grazie all’intervento molto pressante dell’autorità giudiziaria, si ottenne che il nostro paese portasse l’attenzione sui minori stranieri in generale, al di là dell’esistenza sul nostro territorio di un genitore o di un familiare regolare.
Prendendo spunto dal complesso quadro normativo, dalla prassi giudiziaria così come dalle esperienze di collaborazione tra diversi contesti locali, nel corso del 1994, le autorità centrali del Ministero dell’Interno, di quello di Grazia e Giustizia e del Lavoro decisero di avviare una serie di incontri e discussioni che condussero all’emanazione di circolari. Si tentava così di regolamentare in modo uniforme sul territorio nazionale la questione del trattamento dei minori stranieri non accompagnati.
In base a tali circolari amministrative, all’autorità di polizia veniva sottratto ogni potere di determinazione sulla condizione ed il trattamento del minore, demandando all’autorità giudiziaria minorile il difficile e delicato compito di individuare la soluzione più confacente agli interessi supremi del minore richiamati dalla Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo.
Significativa in questo senso è la circolare n. 67 del 16 giugno 1994 del Ministero del Lavoro, grazie alla quale viene riconosciuto il diritto al lavoro del minore straniero ultra-quindicenne. Tale provvedimento stabiliva le condizioni e le procedure da seguire per l’accesso al lavoro di minori extracomunitari in stato di abbandono in Italia, prescindendo dalla iscrizione del minore stesso nelle liste di collocamento.
Venendo, poi incontro a ragioni di carattere umanitario, con una successiva circolare del 23 settembre 1995 del Ministero del Lavoro, si consentì la possibilità per il minore straniero non accompagnato e sottoposto a tutela, una volta raggiunta la maggiore età, di rimanere in Italia, usufruendo delle iscrizione alle liste di collocamento, alla pari degli altri cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro anziché essere sottoposto al provvedimento espulsivo. Sebbene le autorità a livello locale applicassero spesso i provvedimenti amministrativi in maniera discrezionale e disomogenea, risulta dal quadro fatto, che in linea generale, erano state poste le basi nel trattamento dei minori non accompagnati per un superamento della logica delle espulsioni a favore di una logica alternativa di accoglienza ed integrazione. Vedremo più avanti come questo orientamento, troverà conferma con la L 40/98 ma non, almeno appare, con i decreti attuativi della legge stessa.

e.L’intervento della Giustizia minorile

Da questa analisi sembra che le soluzioni più opportune da adottare nei confronti del minore straniero non accompagnato, anche nel senso del rimpatrio o della sua permanenza in Italia, siano di competenza dell'Autorità Giudiziaria minorile.
Tale convinzione appare oggi messa in discussione per effetto di nuovi strumenti normativi, che dovrebbero trasferire la competenza all'autorità amministrativa; infatti tale materia pare ora sotto il controllo del Comitato per i minori stranieri istituito dalla legge n. 40/98, così come è stata modificata dal d.lgs. 113/99, al quale spetta adottare il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato, previo eventuale nulla osta del tribunale per i minorenni qualora sia instaurato un procedimento giurisdizionale nei suoi confronti.

f.L’accattonaggio minorile in Italia

Uno degli aspetti più frequenti in cui i minori che giungono in un paese europeo, come l’Italia, vengono sfruttati è l’accattonaggio.
Essa è una delle più antiche forme di profitto che vede l’impiego dei minori e una delle forme più vergognose in cui un bambino viene sfruttato.
Il triste fenomeno dell’accattonaggio minorile in Italia ha inizio verso la metà degli anni Ottanta e vede inizialmente l’utilizzo di minori slavi Rom e successivamente di bambini marocchini, impegnati a chiedere l’elemosina e a lavare i vetri delle auto ai semafori.
Oggi,accanto a queste 3-4.000 presenze, si sono aggiunti minori albanesi che sembrano far parte di un vero e proprio racket, dipendente da organizzazioni dedite all’immigrazione clande stina, e che si occupano di inserire questi minori in Italia.
Secondo l’Osservatorio sul lavoro minorile, in Italia, sono più di 8.000 i bambini, per lo più stranieri, sfruttati e costretti a mendicare dal racket; mentre, per il Dossier Fides, sarebbero circa 20.000 i piccoli accattoni presenti in Italia, di cui solo 8.000 popolerebbero la Regione Lazio.
Altre fonti, invece, sostengono che il fenomeno è troppo fluttuante per offrire stime scienti fiche,infatti,non esistono uffici pubblici, né del volontariato sociale, che riescano a quan tificare in maniera palmare l’accattonaggio in Italia.

g.le cause del fenomeno

Due sarebbero le cause legate all’inasprirsi di questo fenomeno.
• Innanzitutto, l’aumento dei flussi migratori verso l’Europa.
I principali paesi d’origine, infatti, dei flussi di tratta verso l’Italia per motivi di accattonaggio sono: Romania, Albania, Moldavia, Bulgaria e Marocco.
Moltissimi minori stranieri,poi,vengono abbandonati e di conseguenza sono facilmente preda di chi li intende sfruttare. Secondo il Dossier Fides, dal 2000 al 2005, sono stati identificati ben 50.000 minori stranieri abbandonati.I piccoli coinvolti sono: bambini di nazionalità romena (39%); marocchina (22%); albanese (15%); dell’Europa orientale e del Nord Africa (24%).
Nella maggior parte dei casi, si tratta di adolescenti al di sopra dei 15 anni (81%) e la loro presenza è più numerosa in Lombardia (23%) e nel Lazio (16%).
• La seconda causa, invece, riguarda gli elevati guadagni legati all’accattonaggio che porta il giro d’affari delle organizzazioni criminali a circa 500 milioni all’anno.
Infatti, ogni bambino può rendere circa 100 Euro al giorno.
I bambini impiegati possono essere sia piccolissimi come pure disabili.
In particolare,i minorenni di etnica albanese e rumena, vengono “affidati” dalle proprie famiglie a organizzazioni criminali, di origine balcanica,che si occupano della loro “collocazione” in Italia.
Così, nelle strade della capitale, si ritiene che i piccoli costretti all’accattonaggio, oscillino dai 300 ai 400 ed in prevalenza sono proprio stranieri.
Elevato, comunque, è anche il loro sfruttamento al Nord Italia, soprattutto, di bambini provenienti dalla Romania e dal Marocco.
In certi casi, poi, rimangono totalmente privi di istruzione, a meno che non frequentino regolar mente la scuola e vengano costretti a mendicare nel pomeriggio.
Di fatto,sono ridotti in schiavitù.
Secondo i dati forniti dal citato Dipartimento di Polizia criminale per i minori, a Latina, si è registrato un aumento sia delle denunce, che dei denunciati, pari al 200%; a Taranto del 1.500%; a Lecce dell’800%; a Ragusa del 600% e a Siracusa del 700%. Al contrario, nel Trentino Alto Adige, si è avuta una riduzione del 25%, in Liguria del 40%, in Calabria del 71,4%. Rimini, Teramo e Siena, invece, registrano un calo del 50%; e Terni e Benevento un -70-80%13.
L’azione di repressione contro gli sfruttatori, poi, non sempre si rivela adeguata.
Innanzitutto, i baby mendicanti vivono in un clima di omertà e di paura che rendere difficile
capire dove dormono, cosa mangiano, a chi sono affidati, quante ore vengono tenuti in strada,
nonché provare i maltrattamenti che subiscono.
Lo stesso inserimento dei minori in comunità, case di accoglienza e istituti minorili è reso difficoltoso dalla carenza di strutture e dall’ostilità delle famiglie di origine dei ragazzi, nonché di questi ultimi, restii ad adattarsi ad una vita regolata e organizzata, pronti ad allontanarsi dai luoghi di ricovero.
La mafia albanese è nota per la violenza esercitata sui bambini che vengono ceduti ai trafficanti dalle famiglie e diventano schiavi: sono malnutriti, vestiti di stracci e mandati a chiedere l’elemosina, per attirare la pietà della gente.
Se al termine della giornata non hanno raccolto il minimo previsto, sono intimoriti e percossi.
Spesso, per non incorrere in queste pene, la persona che usa il minore nell’accattonaggio non è un parente oppure lo si manda per strada da solo, minacciandolo di punizioni se non porta a casa i soldi.
Tali accorgimenti sono frequenti tra i nomadi e non sono purtroppo rari i casi in cui i bambini vengano appositamente storpiati per suscitare pietà.
Accade anche che i piccoli siano addirittura imbottiti di sedativi, affinché stiano buoni e tranquilli in braccio alle madri che chiedono l’elemosina sui marciapiedi.
Questi bambini maltrattati da grandi diverranno a loro volta “capetti”, ricreando il circolo dello sfruttamento.

h.le altre forme di sfruttamento e la giurisprudenza

Accanto all’attività di accattonaggio sono connesse altre attività delittuose a cui i minori sono obbligati: furti, spaccio di stupefacenti, sfruttamento sessuale; oltre al fatto che, i piccoli, sono forzati a vivere per strada, in stato di malnutrizione, costantemente soggetti a percosse se non guadagnano quanto imposto o non ubbidiscono ai loro sfruttatori.
Alcuni bambini invece vengono “trattati meglio”: sono quelli destinati ai pedofili.
La possibilità di un loro rimpatrio risulta spesso molto difficoltoso per la mancanza di documenti di identità, per l’ostilità da parte della famiglia d’origine ma soprattutto perché l’accattonaggio “rende” intorno alle ex 150.000 lire al giorno di cui buona parte va all’organizzazione, un’altra alla famiglia e circa ex 10.000 lire rimangono al minore.
Nel 1998, nella regione Lazio, sono state 4.523 le denunce di casi di sfruttamento minorile di diverso tipo (prostituzione, delinquenza, mendicità, etc.).
Ciò sottolinea la necessità, in tutta la nazione, di interventi mirati e definitivi nei confronti di questa forma di sfruttamento dei bambini, nel rispetto di tutti i diritti enunciati nella Convenzione ONU a favore dell’infanzia.
Una sentenza della Corte costituzionale del 1997 ha dichiarato che è lecito elemosinare e mendicare, ma è reato utilizzare a questo fine un minore di anni 14 (come ha ribadito una sentenza -forse la prima in Italia- nei confronti di una donna Rom, emessa dalla pretura di Terni).
Se il minore è sottoposto all’autorità o alla custodia di chi mendica, la pena prevede l’arresto da 3 mesi ad 1 anno. Se il fatto è commesso dal genitore, la condanna comporta la sospen sione dell’esercizio della potestà e può dar luogo all’apertura di un procedimento per l’adozione del minore (art. 671 del Codice Penale).
Di recente,La Suprema Corte ha attestato un duro colpo allo sfruttamento dei c.d. baby mendicanti affermando con chiarezza l’applicabilità del carcere preventivo per chi sfrutta i minori mandandoli sulla strada a chiedere l'elemosina.
Lo ha stabilito la Cassazione,sezione V penale, con Sentenza n. 43868 del 9 novembre 2005 - depositata il 1° dicembre 2005 (Presidente B. Foscarini, Relatore A. Alfonso)(1) che, nel confermare la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Robert M., 34enne indagato per avere sfruttato l'accatttonaggio di minorenni, ha chiarito che ''la finalità di sfruttamento non e' esclusa dall'eventualità che un margine degli introiti dell'accattonaggio vada a beneficio delle persone offese dal reato''.
La Suprema Corte, decidendo in relazione ad caso in cui era stato contestato all’imputato il reato di cui all’art. 600 c.p., per aver ridotto in schiavitù e sfruttato per l’accattonaggio dei minori e degli handicappati, ha affermato che la finalità di sfruttamento, che distingue il suddetto reato da altre forme illegali di inibizione della libertà personale, non è esclusa dall'eventualità che un margine degli introiti dell'accattonaggio vada a beneficio delle persone offese dal reato.
Determinante ai fini della decisione e' apparso,invece,lo stato di soggezione in cui queste ultime versino essendo sottoposte all'altrui potere di disposizione che si estrinseca nell'esigere, con violenza fisica o psichica, prestazioni sessuali o lavorative, accattonaggio o altri obblighi di fare.
Invano la difesa del Sig.Robert. M., per il quale il Tribunale della Liberta' di Firenze, nel marzo 2005, aveva disposto il carcere preventivo si e' rivolto alla Suprema Corte, sostenendo che non si poteva parlare di sfruttamento dal momento che i minorenni ''traevano utili dall'accat tonaggio''.
Sulla scorta delle suddette motivazioni la Suprema Corte ha,quindi,dichiarato 'inammissibile' il ricorso dell'uomo che resta dunque in carcere con l'accusa di avere sfruttato i baby mendicanti.
La decisione appare pienamente in linea con l’orientamento già espresso in materia della Suprema Corte che lo scorso anno,aveva confermato una sentenza in tema di abbandono di minori ad un anno e a due mesi di reclusione ad una zingara, Zumra H., colpevole di avere abbandonato i tre figli minori, con meno di 14 anni (uno aveva solo due anni), a chiedere l'elemosina sul marciapiede di via XX Settembre a Genova.
La donna,condannata dalla Corte d'appello di Genova, nel maggio 2003, aveva proposto ricorso in Cassazione chiedendo le attenuanti generiche.
La Quinta sezione penale,con sentenza n. 7556/05 aveva,invece, respinto il ricorso, sottolinenan do la legittimità della decisione dei giudici di merito che avevano rilevato ''la consapevolezza dell'imputata di avere abbandonato i tre figli'' e che ''la precocità dei bambini nomadi non si attaglia va ai soggetti passivi del reato, segnatamente al bimbo di due anni che, lasciato libero dai fratellini, non era in condizioni di provvedere a se stesso, girovagando a pochi passi dal passaggio continuo dei veicoli''.
Due sentenze lapidarie che fanno riflettere sulla condizione umana dei minori sfuttati agli angoli delle strade.
Il fenomeno più evidente di sfruttamento dei minori è rappresentato dai bambini che, soprattutto nella zona centrale o vicino alle stazioni, vendono ogni genere di mercanzia e che vengono definiti "baby mendicanti".
Spugnette,accendini e fazzolettini costituiscono la loro merce di scambio, venduta nei parcheggi o ai semafori: qualcuno compra, spesso vengono allontanati con fastidio, ma pochi si chiedono cosa ci facciano lì e chi li sfrutti ovvero denuncino alle Autorità l’illecito sfruttamento.
Da alcuni anni,ormai, gli investigatori delle varie Procure della Repubblica stanno cercando di scoprire chi siano gli adulti a capo di questa organizzazione.
Un lavoro di "intelligence", di indagine, difficile e faticoso: il reato ipotizzato è quello di "riduzione in schiavitù".
L'inchiesta non è facile anche per il clima di omertà e paura in cui vivono i bambini, soprattutto per provare i maltrattamenti che subiscono.

i.Conclusioni

Il traffico di esseri umani e' ormai un problema su scala mondiale che coinvolge ogni anno almeno 1.200.000 minori al di sotto dei 18 anni.
La ''materia prima'' si trova nei paesi poveri ed è costituita da una umanita' indifesa e tradita sfruttata da associazioni criminali e che costituisce gli schiavi del XXI secolo, un numero di ragazzi in aumento, soprattutto in alcune regioni del mondo.
Una rete di vendite e spostamenti che rende 1,2 miliardi di dollari l'anno, come altri tipi di traffici illeciti, dalle armi alla droga.
Occorre un maggior rispetto delle leggi, maggior controllo ed assistenza nei confronti delle fami glie disagiate ed una mirata informazione all’opinione pubblica sul fenomeno.
Chiedere elemosina significa stare per strada ogni giorno, non frequentare la scuola, non gioca re, non socializzare con altri coetanei.
Significa obbligare il bambino ad una vita che non gli appartiene e obbligarlo a non credere in un futuro migliore.
Significa annientare i suoi diritti.
La mendicità non è più considerata un atto illecito ma quando tocca i bambini essa diventa dolorosamente intollerabile.
I bambini mendicanti sui marciapiedi di città piccole e grandi non vanno a scuola, non giocano, dormono dove capita,vivono ai margini tra denutrizione, malattie, maltrattamenti, sfrutta mento.
Per questi bambini l'infanzia è un'esperienza breve e spesso crudele.
Di fronte a quelle mani tese che dicono “ho fame”, non rispondiamo con qualche spicciolo, per lavarci la coscienza: così facendo non li liberiamo certamente dalla schiavitù alla quale sono costretti, non li liberiamo da nulla.
Ricordiamoci allora che dietro a quelle mani ci sono organizzazioni criminali che li sfruttano dopo averli rapiti o comprati, riducendoli in schiavitù, annientandone la dignità.
Al posto del denaro diamo loro qualcosa da mangiare, non avremo così il “dubbio” di aver “contribuito” al racket dell’accattonaggio,che genera emarginazione.
Secondo l’ultimo Rapporto del Segretario Generale dell’ONU, presentato a New York e a Roma dall’Unicef e dall’Oms, la violenza sui minori è un fenomeno che accomuna tutti gli stati del mondo.
Almeno 54 mila minori sono stati, infatti, uccisi nel 2002; 223 mila costretti a rapporti sessuali o comunque a contatti fisici forzati; 218 milioni di bambini sono lavoratori, di cui 126 milioni coinvolti in attività rischiose, 5.7 in lavori forzati o imposti per estinguere il debito contratto; 1.8 milioni sono vittime del giro della prostituzione e della pornografia; 1.2 risultano essere vittime del traffico di esseri umani; e tra i 100 e 140 milioni di ragazze hanno subito una muti lazione genitale.
Tale violenza, spesso, rimane nascosta e socialmente accettata e per molti bambini è una routi ne.
Nella maggior delle volte è commessa da persone di cui i bambini si fidano e comprende la violenza fisica, psicologica, la discriminazione, l’abbandono e il maltrattamento.
La grande differenza tra maschi e femmine è che, i primi, sono più a rischio di violenze fisiche rispetto alle femmine, le quali sono invece più soggette a violenze sessuali, abbandono ed induzione della prostituzione.
Non esistono uffici pubblici né del volontariato sociale che riescano a quantificare in maniera palmare il fenomeno nel nostro paese.
L'unica certezza è sulla nazionalità: sono quasi tutti immigrati stranieri.
Difficile è anche scoprire quante ore i bambini vengono tenuti in strada,dove dormono,dove mangiano, a chi siano affidati.
Ma l'altro problema è rappresentato dalla scarsità di posti di ricovero per questi bambini che vengono strappati ai loro padroni.
Una questione che la legge non risolve, anche perché, minori di 14 anni, non possono essere espulsi.
Per poterli rimpatriare è necessario rintracciare i parenti nel paese di origine e, nel caso in cui siano consenzienti al ritorno del minore, affidarli a loro.
Risulta che molti bambini frequentino regolarmente la scuola e nel pomeriggio vendano spugnette e accendini per aiutare la famiglia rimasta nel Paese di origine.
Aiutare la famiglia è,quindi,uno dei motivi principali per il quale i bambini vivono situazioni di sfruttamento e schiavitù come nel caso di molti bambini della comunità cinese, che lavorano 12, 13 ore al giorno su una macchina per cucire, in laboratori semiclandestini dove cinesi sfruttano altri cinesi che, per emigrare devono farsi anticipare somme che poi dovranno restituire a parenti e amici che sono già qui.
Ma addossare la colpa di queste situazioni unicamente sulle spalle dei genitori o delle comu nità straniere sarebbe un errore.
Tali comportamenti sono tipici in presenza di un mercato selvaggio, basato unicamente sul prezzo come elemento di concorrenza.
E' il cosiddetto mercato globale che, organismi internazionali come l'Unicef, additano come fonte di sfruttamento e schiavitù.
In questo desolante scenario spesso il bambino viene reificato, ridotto ad una ''cosa'', a ''mer ce'', merce che e' per molti adulti - come riferisce il dossier della Fides, un buon affare e basta.
Dinanzi al dilagare del fenomeno,è giunto il momento per la istituzione in Italia di un Osservatorio Nazionale per i Minori Immigrati che, da una parte, affronti il problema della criminalità minorile straniera e dall’altro si occupi di apprestare gli strumenti di intervento in una materia così delicata che affligge la nostra società contemporanea.
Non bisogna dimenticare che i minori stranieri non accompagnati sono tre volte vulne rabili:
perché minori, stranieri e soli !...
Cava dei Tirreni, 24 Aprile 2009

** Presidente ANIMI Onlus

lunedì 16 marzo 2009

20 Marzo 2009 - Carrara - La Responsabilità nelle Relazioni Familiari

La Sezione Territoriale di Massa Carrara dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, in collaborazione e con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, organizza il convegno dal titolo "LA RESPONSABILITA' NELLE RELAZIONI FAMILIARI" che si terrà presso la Sala di Rappresentanza della Camera di Commercio di Carrara il giorno 20 marzo 2009 alle ore 15,30.

Relatori:
Dott. Alberto Cardino - Magistrato presso il Tribunale della Spezia
Dott.ssa Chiara Favilli - Ricercatore di Diritto Privato e docente di Diritto delle Assicurazioni - Facoltà di Economia - Università degli Studi di Pisa.

La partecipazione al convegno comporta l'assegnazione di n.3 crediti formativi.

Per la partecipazione è necessaria la prenotazione attraverso Riconosco.

Gli Avvocati FUORI DISTRETTO possono iscriversi inviando una mail all'indirizzo segreteria@ordineavvocatims.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. indicando il Foro di Appartenenza.

ATTENZIONE: SENZA PRENOTAZIONE NON SARA' POSSIBILE ACCEDERE ALLA SALA DEL CONVEGNO.

Locandina

giovedì 5 febbraio 2009

20 Febbraio 2009 - Marina di Carrara - I danni non patrimoniali e la responsabilità contrattuale: i riflessi delle Sez. Unite nel rapporto di lavoro

Il Consiglio dell'Ordine di Massa Carrara organizza l'incontro di studi

“Il nuovo sistema dei danni non patrimoniali dopo le Sezioni Unite”
Relatore:
Prof.ssa Avv. Emanuela Navarretta
Ordinario di Diritto Privato
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Pisa

“I danni non patrimoniali e la responsabilità contrattuale:
i riflessi delle decisioni delle Sezioni Unite nel rapporto di lavoro”
Relatore:
Prof.ssa Avv. Dianora Poletti
Ordinario di Diritto Privato e docente di Diritto delle Assicurazioni
Facoltà di Economia – Università degli Studi di Pisa

che si terrà il giorno 20 Febbraio 2009 alle ore 15,30
presso il Centro Congressi Carrara Fiere di Marina di Carrara
Sala Michelangelo - Ingresso 5 - Via Maestri del Marmo

CREDITI FORMATIVI: n.3

Per la partecipazione è necessaria la prenotazione attraverso Riconosco.
Gli Avvocati NON iscritti al Foro di Massa Carrara possono prenotarsi inviando una mail all'indirizzo segreteria@ordineavvocatims.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

lunedì 2 febbraio 2009

13 Febbraio 2009 - Carrara - Il Punto sul Processo Civile

L'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, in collaborazione con la Scuola di Formazione Forense di Pisa, organizza il convegno dal titolo:

IL PUNTO SUL PROCESSO CIVILE

Relatore: Prof. Avv. Francesco P. Luiso

che si terrà che si terrà il giorno 13 Febbraio 2009 alle ore 15,00 presso la

SALA MICHELANGELO del CENTRO CONGRESSI CARRARA FIERE di Marina di Carrara - Via Maestri del Marmo - Ingresso 5.

La partecipazione all'incontro comporta l'assegnazione di n.3 crediti formativi.
Gli Avvocati del Foro di Massa Carrara e La Spezia possono iscriversi attraverso Riconosco.

Gli avvocati iscritti ad altri Fori possono iscriversi inviando la scheda di iscrizione al n. di fax 058541729 entro il 12.02.2009.

Locandina

Scheda di Iscrizione


sabato 31 gennaio 2009

13 Febbraio 2009 - Carrara - Il Consenso Informato: la volontà del malato nel trattamento sanitario

CONVEGNO

IL CONSENSO INFORMATO:
LA VOLONTÀ DEL MALATO
NEL TRATTAMENTO SANITARIO

SALA DI RAPPRESENTANZA
CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA CARRARA
13 FEBBRAIO 2009
ORE 16,15

L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine di Massa Carrara con n.2 crediti formativi.
Per la partecipazione al Convegno è necessaria la prenotazione attraverso Riconosco


Il CONSENSO INFORMATO non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico o come un momento di conflitto nella relazione Medico-Paziente, ma deve essere inteso come un momento di quella condivisione terapeutica fondamentale per affrontare in modo corretto la malattia.
Per "consenso informato" si intende la consapevole scelta del paziente in ordine alla terapia o al trattamento medico cui sottoporsi o non sottoporsi, manifestata a seguito di una compiuta informazione da parte del sanitario.
Del Consenso Informato non è detto in maniera esplicita nei codici penali e civili, benché l'obbligo di richiesta del consenso si possa estrapolare da alcuni articoli della Costituzione, del Codice Penale, del Codice Civile, del Codice di Deontologia Medica, nonché da una Convenzione del Consiglio d'Europa (Oviedo 1997) sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, ratificata anche
dall'Italia.
In Italia non esiste a tutt’oggi una normativa specifica ed esauriente, ecco la necessità di questo Convegno per fare corretta informazione sulla materia.

Segreteria organizzativa:
CittadinanzAttiva tel. 0585 657 298
F.I.D.A.P.A tel. 366 42 52 962
fidapams@tiscali.it

giovedì 8 gennaio 2009

30 gennaio 2009 - Marina di Carrara: IL RISARCIMENTO DIRETTO

L'Ordine degli Avvocati di Masssa Carrara in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati della Spezia organizza l'incontro di studi dal titolo

IL RISARCIMENTO DIRETTO
“Luci ed ombre nel sistema di risarcimento diretto del Codice delle assicurazioni private”
“Il risarcimento diretto: casi pratici e profili applicativi”

che si terrà il giorno 30 Gennaio 2009 alle ore 15,30
presso il CENTRO CONGRESSI CARRARA FIERE
Marina di Carrara - Via Maestri del Marmo - Ingresso 5

Relatori:
Prof.ssa Avv. Dianora Poletti
Ordinario di Diritto Privato e docente di Diritto delle Assicurazioni
Facoltà di Economia – Università degli Studi di Pisa
Dott.ssa Avv. Chiara Favilli
Ricercatore di Diritto Privato e docente di Diritto delle Assicurazioni
Facoltà di Economia – Università degli Studi di Pisa

La partecipazione all'incontro comporta l'assegnazione di n.3 crediti formativi.
Per la partecipazione è necessaria la prenotazione attraverso Riconosco.
Gli avvocati non iscritti al Foro di Massa Carrara possono iscriversi inviando una mail con i propri dati e il Foro di appartenenza all'indirizzo segreteria@ordineavvocatims.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

venerdì 28 novembre 2008

10 Dicembre 2008 - Pisa - Tutela della proprietà intellettuale del software a livello nazionale ed internazionale: aspetti giuridici e tecnici

Mercoledì 10 dicembre 2008,
la Camera di Commercio di Pisa organizza il Seminario:

Tutela della proprietà intellettuale del software a livello nazionale ed internazionale: aspetti giuridici e tecnici

Si tratta di seminario tecnico in materia di Tutela del software che non si limiterà alla classica dicotomia "brevetto - diritto d'autore", ma affronterà la tematica anche a livello internazionale,
con approfondimenti di:

Strategie giudiziali di tutela del software in Italia, Europa, USA e Far East
nonchè casi pratici illustrati dalla polizia postale.

Sarà presente il dr.ing. Eugenio Archeontopulos che si occupa di Computer-Implemented Inventions presso l'European Patent Office

Ulteriori informazioni



sabato 8 novembre 2008

28 Novembre 2008 - Marina di Massa - L'applicazione del Codice di Pari Opportunità nel Processo Civile: contro le discriminazioni di genere

La Consigliera Provinciale di Parità
in collaborazione
con l'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara
organizza il Seminario di Studi
L'applicazione del Codice di Pari Opportunità nel Processo Civile: contro le discriminazioni di genere

28 Novembre 2008 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sala Rossa – APT Marina di Massa
via San Leonardo

La partecipazione al seminario comporta l'assegnazione di n. 3 crediti formativi
Posti disponibili n. 250

Locandina e Informazioni

12 Dicembre 2008 - Carrara - Mantenimento dei figli legittimi e naturali: aspetti sostanziali e processuali

Convegno dal titolo "MANTENIMENTO DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI. ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI".

Il convegno attribuisce ai partecipanti n.3 crediti formativi.

lunedì 3 novembre 2008

Il Patto Europeo sull'immigrazione e sull'asilo - Articolo di Mario Pavone

Il Patto europeo sull’immigrazione e sull’asilo

di Mario Pavone

“Le migrazioni internazionali sono una realtà che persisterà in particolare finché resteranno i divari di ricchezza e di sviluppo tra le diverse regioni del mondo.

Possono rappresentare un’opportunità poiché sono un fattore di scambi umani ed economici e consentono inoltre alle persone di concretare le loro aspirazioni.

Possono contribuire in modo decisivo alla crescita economica dell’Unione europea e degli Stati membri che hanno bisogno di migranti a motivo della situazione del loro mercato del lavoro o della loro situazione demografica.

Infine, apportano risorse ai migranti e ai loro paesi d’origine, contribuendo in tal modo al loro sviluppo”.

E’ con questa importante affermazione che si apre il documento varato dal Consiglio d’Europa sui temi dell’immigrazione ed asilo.

La questione dei migranti è andata sempre più affermandosi negli ultimi anni, nel contesto europeo, e ciò ha reso imminente la necessità di strutturazione di una normativa comunitaria e internazionale che possa dare direttive riguardanti la gestione e, soprattutto, la tutela dei diritti del migrante e dell’apolide. (1) Seppur dal secondo dopoguerra in poi si sia affrontato l’argomento attraverso la stipulazione di una serie d’accordi, si pongono ora nuove necessità date sia dalla situazione politica internazionale, che radicalizza la convivenza e la necessità di fuga e accoglienza, sia dalla scoperta di violazione dei diritti umani attuate nei paesi ospiti. In quest’ottica,il 9 maggio 2005 sono state adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa venti linee guida su tutti gli stadi del procedimento di rimpatrio forzato.
L’iter per arrivare a delinearle è iniziato con la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1948, nella quale, all’articolo 14, si trova scritto: “ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”.
Il 28 luglio 1951 viene adottata la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati e viene istituito l’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati); la definizione generale viene data proprio in quest’occasione riconoscendo i seguenti requisiti fondamentali al fine del riconoscimento dello status di rifugiato: la fuga dal proprio paese, il fondato timore di persecuzione, motivi specifici di persecuzione (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), impossibilità di avvalersi di protezione nel proprio paese di origine. Nella convenzione viene inoltre stabilito il fondamentale principio di non refoulement (art. 33) secondo il quale il rifugiato non può essere respinto o espulso verso paesi nei quali la sua liber tà e la sua vita sarebbero a rischio. La cooperazione europea in materia di immigrazione si delinea nella fase iniziale, a livello intergovernativo, ovvero in un ambito in cui il controllo giudiziario non è previsto.
Negli anni Settanta, gli stati europei decidono di percorrere insieme la strada della cooperazione intergovernativa dando vita a gruppi e laboratori dalla diversa competenza tematica, da cui scaturiscono gli Accordi di Schengen (firmati il 14 giugno del 1985) e la Convenzione di applicazione sottoscritta il 19 giugno 1990. I contenuti riguardano l’abolizione graduale dei controlli alle frontiere comuni, mediante l’adozione di misure volte a regolare la libera circolazione delle persone e si articolano in una serie di norme che stabiliscono le condizioni di ingresso nell’Area (art. 5), l’istituzione del visto uniforme per soggiorni di breve durata (art. 10), l’obbligo di lasciare “senza indugio” il territorio di uno dei Paesi dell’Area qualora non vi siano più le condizioni di soggiorno previste (art. 23).
La Convenzione istituisce, inoltre, il “Sistema d’Informazione Schengen”(SIS): un archivio comune contenente informazioni relative a persone che assumono importanza per il controllo delle frontiere e per la cooperazione di polizia nel settore della criminalità (art. 92). Con il Trattato di Amsterdam del 1997 si determina una definitiva “comunitarizzazione” della materia.
Infatti,con l’adozione del trattato (entrato in vigore il 1 maggio 1999) avviene un sensibile mutamento nel quadro europeo in materia di immigrazione soprattutto per un cambiamento di priorità, in quanto rientrano nelle competenze degli organi della comunità europea diverse materie: - il controllo delle frontiere; - il rilascio dei visti; - la circolazione dei cittadini di Paesi terzi all’interno del territorio comunitario (art. 62); - le misure in materia di asilo (competenza ad esaminare le domande di asilo, norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo, - l’attribuzione della qualifica di rifugiato, - la concessione o revoca dello status di rifugiato); - le misure applicabili a rifugiati e sfollati (protezione temporanea, equilibrio degli sforzi fra gli Stati che ricevono i rifugiati e sfollati) (art. 63, n. 1 e n. 2) - le misure in materia di politica di immigrazione (condizioni di ingresso e soggiorno, rila scio di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quello per ricongiungi mento familiare); - l’immigrazione e il soggiorno irregolare compreso il rimpatrio degli irregolari (art. 63, n. 3)
Su questa strada di tutela e accoglienza iniziatasi a tracciare nel 1951, possiamo porre le venti linee guida su tutti gli stadi del procedimento di rimpatrio forzato adottate dal Comitato dei Mi nistri del Consiglio d’ Europa il 9 maggio 2005.
Le nuove linee guida richiamano i diritti tutelati dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali e contengono cinque capitoli - Voluntary return, - The removal order, - Detention pending removal, - Readmission, - Forced removals riguardanti i vari aspetti del rinvio forzato. In particolare un capitolo è dedicato alla detenzione in attesa dell’allontanamento in cui sono indicate, tra l’altro, le circostanze in cui la detenzione può essere ordinata e le condizioni minime di detenzione.
Va sottolineato che lo stato ospite dovrebbe prendere misure di promozione del ritorno volontario più che coattivo; l’ordine di allontanamento dovrebbe essere perseguito solo in accordo con le leggi nazionali e non dovrebbe essere applicato se presente il rischio di violenze, torture o trattamenti inumani e degradanti nel paese di ritorno sia da parte del governo sia da parte di “non-state actors”.
Al fine di verificare l’ assoluta assenza di pericolo nel paese di ritorno, dovrebbero essere valu tate e prese in considerazione le informazioni provenienti da tutte le fonti, governative e non, e dall’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Non dovrebbe inoltre essere portato a termine un’ordinanza di rimpatrio se lo stato in cui il migrante deve far ritorno rifiuterà il rientro del migrante stesso. E’,in ogni caso,proibita l’espulsione collettiva e la mancata adempienza dell’analisi individuale dei diversi casi. Merita attenzione,in particolare,il terzo capitolo riguarda le modalità di detenzione dopo che è stato dato l’ordine di rimpatrio. - La persona detenuta dovrebbe, innanzitutto, essere informata in una lingua che conosce e dovrebbe avere la possibilità di contattare giudici e avvocati (2). - La detenzione dovrebbe essere più breve possibile e rispettosa dei diritti umani. - Il personale presente all’interno dei luoghi detenzione dovrebbe essere altamente qualificato e in grado di affrontare la situazione specifica.
Le persone trattenute, inoltre, - dovrebbero ricevere degna assistenza medica e ascolto psicologico e non dovrebbero essere detenute insieme a ordinary prisoners; - dovrebbero avere libero accesso ad avvocati, ONG e familiari.
I centri di detenzione dovrebbero essere costantemente monitorati da enti esterni e l’accesso dovrebbe essere liberamente consentito a membri dell’UNHCR, del parlamento europeo e altri soggetti qualificati. Tali linee guida finora sono state ampiamente disattese dall’Italia anche dal recente DL sulla sicurezza(3) che ha istituito i CIE(Centro di identificazione ed espulsione) in luogo dei famigerati CPT(4). Secondo alcuni, tali centri costituiscono veri e propri lager all’interno dei quali gratuiti atti di violenza sono compiuti senza il rispetto della normativa internazionale sui diritti umani.
Amnesty International, l’ Unhcr e il Parlamento Europeo hanno espresso serie preoccupazioni a seguito di segnalazioni di persone che all’interno di queste strutture hanno potuto verificare di persona - aggressioni fisiche da parte di agenti di pubblica sicurezza e del personale di sorveglianza; - l’utilizzo di un eccessivo uso di sedativi; - condizioni di vita non conformi alle norme igieniche; - un’insufficiente assistenza sanitaria; - difficoltà di accesso alla consulenza legale necessaria a contestare la propria detenzione e il decreto di espulsione - difficoltà di accesso alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato,con conse guente rinvio in Paesi in cui si rischiano gravi violazioni dei diritti umani (5).
Le nuove linee guida adottate dal Consiglio d’Europa dovrebbero portare,quindi,ad una maggiore tutela dei diritti dei migranti,rifugiati o richiedenti asilo detenuti nei Centri di Identificazione,ma queste in realtà non hanno funzione coattiva ma servono unicamente ad orientare le scelte del legislatore nazionale che può però, in sostanza, disattenderle senza incorrere in particolari sanzioni.
Il Consiglio d’Europa,nel riportarsi alle linee guide varate nel dicembre del 2005, ribadisce la convinzione che le questioni migratorie costituiscono parte integrante delle relazioni esterne dell’Unione e che una gestione armoniosa ed efficace delle migrazioni deve essere globale e pertanto riguardare nel contempo l’organizzazione della migrazione legale e la lotta contro l’immigrazione clandestina come mezzi per favorire le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo.
È convinto che l’approccio globale in materia di migrazione abbia senso solo nel quadro di uno stretto partenariato tra i paesi di origine, transito e destinazione. Il CdE sottolinea,in apertura,come negli ultimi cinquanta anni il progetto politico e di civiltà sul quale si basano la creazione e l’approfondimento dell’Unione europea ha consentito progressi significativi.
Uno dei risultati più ragguardevoli di questa impresa è la costituzione di un vasto spazio di libera circolazione che comprende oggi la maggior parte del territorio europeo. Questo sviluppo ha permesso un ampliamento senza precedenti delle libertà sia per i cittadini europei che per i cittadini dei paesi terzi che circolano liberamente in questo territorio comune. Esso rappresenta altresì un importante fattore di crescita e prosperità. L’ampliamento recente e futuro dello spazio Schengen consolida ulteriormente la libera circo lazione delle persone. L’Unione europea non dispone tuttavia dei mezzi per accogliere degnamente tutti i migranti che sperano di trovarvi una vita migliore.
Un’immigrazione mal controllata può pregiudicare la coesione sociale dei paesi di destinazione. L’organizzazione dell’immigrazione deve pertanto tener conto delle capacità d’accoglienza dell’Europa sul piano del mercato del lavoro, degli alloggi, dei servizi sanitari, scolastici e sociali nonché proteggere i migranti dal rischio di sfruttamento da parte di reti criminali.
D’altro canto la creazione di uno spazio comune di libera circolazione pone gli Stati membri di fronte a nuove sfide. Il comportamento di uno Stato può avere ripercussioni sugli interessi degli altri. L’accesso al territorio di uno Stato membro può essere seguito dall’accesso al territorio di altri Stati membri. È pertanto imperativo che ciascuno Stato membro tenga conto degli interessi dei partner nel definire e attuare le proprie politiche di immigrazione, integrazione e asilo.
Fedele ai valori che dall’origine hanno costantemente ispirato il progetto europeo e le politiche attuate, il Consiglio europeo ribadisce solennemente che le politiche migratorie e d’asilo devono essere conformi alle norme del diritto internazionale e in particolare a quelle relative ai diritti dell’uomo, alla dignità della persona umana e ai rifugiati. Tuttavia,nonostante i reali progressi compiuti verso una politica comune in materia di immigra zione e di asilo, il CdE ritiene che siano necessari ulteriori passi avanti.
Il Consiglio europeo assume pertanto cinque impegni fondamentali la cui concretizzazione sarà proseguita, in particolare, nell’ambito del programma che farà seguito nel 2010 al programma dell’Aia: organizzare l’immigrazione legale tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità d’accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro e favorire l’integrazione; combattere l’immigrazione clandestina, in particolare assicurando il ritorno nel loro paese di origine o in un paese di transito, degli stranieri in posizione irregolare; rafforzare l’efficacia dei controlli alle frontiere; costruire un’Europa dell’asilo; creare un partenariato globale con i paesi di origine e di transito che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo.
I) In ordine al primo punto,il CdE ritiene che l’immigrazione legale debba essere il risultato di una duplice volontà, quella del migrante e quella del paese ospitante, a un fine di reciproco vantaggio. Ricorda che spetta a ciascuno Stato membro decidere le condizioni di ammissione sul suo territorio dei migranti legali e fissarne, se del caso, il numero. L’attuazione dei contingenti che ne possono risultare potrebbe essere effettuata in partenariato con i paesi di origine.
Il Consiglio europeo chiede agli Stati membri di attuare una politica d’immigrazione scelta, in particolare in funzione dell’insieme delle esigenze del mercato del lavoro, e concertata, tenendo conto dell’impatto che essa può avere sugli altri Stati membri. Infine, sottolinea l’importanza di adottare una politica che consenta un equo trattamento dei migranti e l’integrazione armoniosa degli stessi nella società del paese ospitante.
II) Inoltre ribadisce la propria determinazione a combattere l’immigrazione clandestina e ricorda il proprio impegno all’applicazione effettiva di tre principi fondamentali: - il rafforzamento della cooperazione degli Stati membri e della Commissione con i paesi di origine e di transito per combattere l’immigrazione clandestina. - gli stranieri in posizione irregolare nel territorio degli Stati membri devono lasciare tale territorio. - ciascuno Stato membro si impegna ad assicurare l’applicazione effettiva di questo principio nel rispetto del diritto e della dignità delle persone interessate, privilegiando il rimpatrio volontario, e riconosce le decisioni in materia di rimpatrio adottate da un altro Stato membro; - tutti gli Stati hanno l’obbligo di riammettere i loro cittadini che sono in posizione irregolare nel territorio di un altro Stato.
III) Circa il secondo punto,il Consiglio europeo ricorda che il controllo delle frontiere esterne spetta a ciascuno Stato membro per la parte di frontiera che gli è propria. Questo controllo, che dà accesso a uno spazio comune di libera circolazione, è esercitato in uno spirito di corresponsabilità, per conto dell’insieme degli Stati membri. Le condizioni di rilascio dei visti prima della frontiera esterna devono fare pienamente parte della gestione integrata di quest’ultima. Gli Stati membri esposti, per la loro situazione geografica, a un afflusso di immigranti o che dispongono di mezzi limitati devono poter contare sulla solidarietà effettiva dell’Unione europea.
IV) E ancora. Sul quarto punto il Consiglio europeo ribadisce solennemente che ogni straniero perseguitato ha il diritto di ottenere assistenza e protezione nel territorio dell’Unione europea in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e degli altri trattati ad essa correlati. Il Consiglio europeo si compiace dei progressi compiuti in questi ultimi anni, grazie all’attua zione di norme minime comuni, per l’istituzione del sistema europeo comune di asilo. Rileva tuttavia che sussistono forti divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e le forme di quest’ultima.
Pur ricordando che la concessione della protezione e in particolare dello status di rifugiato rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, il Consiglio europeo ritiene che sia giunto il momento di prendere ulteriori iniziative per completare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, del sistema europeo comune di asilo e fornire in tal modo, come proposto dalla Commissione nel suo piano strategico sull’asilo, un livello di protezione più elevato.
È opportuno, in questa nuova fase, mantenere un intenso dialogo con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Infine, il Consiglio europeo sottolinea che il necessario rafforzamento dei controlli alle frontiere europee non deve impedire l’accesso ai sistemi di protezione da parte delle persone che hanno diritto di beneficiarne. V In relazione al quinto punto,il CdE ,ricordando le sue conclusioni del dicembre 2005, del dicembre 2006 e del giugno 2007, riafferma il suo impegno a favore dell’approccio globale in materia di migrazione che ha ispirato le conferenze euroafricane di Rabat e Tripoli nel 2006 e il vertice euroafricano di Lisbona nel 2007.
È convinto che tale approccio, che riguarda nel contempo l’organizzazione della migrazione legale, la lotta contro l’immigrazione clandestina e le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo a beneficio di tutti i paesi interessati e degli stessi migranti, sia un approccio molto pertinente tanto a est quanto a sud. La migrazione deve diventare una componente importante delle relazioni esterne degli Stati membri e dell’Unione; ciò presuppone che si tenga conto, nelle relazioni con ciascun paese terzo, della qualità del dialogo in atto con esso sulle questioni migratorie.
Su queste basi, il Consiglio europeo si impegna a sostenere lo sviluppo dei paesi interessati e a costruire con tali paesi uno stretto partenariato che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo. Ha affermato,di recente,il Commissario Frattini "Non si può sperare che le pressioni migratorie sulle nostre frontiere sud diminuiscano in un prossimo futuro", dal momento che "i dati demo grafici mostrano che le migrazioni aumenteranno": La pressione aumenterà - ha precisato Frattini, già Commissario UE alla giustizia, libertà e sicurezza - perché "la popolazione dei 50 paesi meno sviluppati raddoppierà da 800 milioni di abitanti del 2007 a 1,7 miliardi nel 2050".
Il ministro degli Interni tedesco Wolfgang Schauble ha aggiunto: "in questa primavera - ha detto Schauble - ci troveremo di fronte a flussi migratori aumentati attraverso il Mediterraneo verso l'Europa, con tutti i rischi che questo comporta per la vita delle persone. E',pertanto,di capitale importanza una stretta cooperazione sui problemi di immigrazione con i paesi di origine e di transito lungo le frontiere est e sud dell'Unione europea".
Ostuni, Novembre 2008
Presidente ANIMI

NOTE (1) v.Volterra-Le direttive europee in tema di immigrazione,in Altalex.it (2) v.Pavone –L’accertamento della conoscenza della lingua onere del giudice (3) v. Legge n.173 del 2008 (4) v. sull’argomento Pavone – Unione Europea e sistema informativo Schengen,in Altalex.it (5) v. sull’argomento,Pavone –Il divieto di espulsione per omosessualità,in Altalex.it