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giovedì 22 maggio 2008

Cassazione: appalti: con l'aggiudicazione la giurisdizione passa al Giudice Ordinario

Corte di cassazione, sez. un., ordinanza n. 6421 del 4-11 marzo 2008

In materia di appalti pubblici sono devolute al giudice amministrativo le controversie relative alla fase dell'affidamento, mentre vanno al giudice ordinario quelle relative all'esecuzione del contratto. Di conseguenza, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie conseguenti all'esercizio da parte della pubblica amministrazione del potere di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. Lo hanno chiarito i giudici di Piazza Cavour con l'ordinanza n. 6421 dell'11 marzo scorso.


La massima


Contratti della PA - Appalti pubblici - Controversie relative all'esecuzione del contratto - Giurisdizione
Deve essere puntualmente confermato l'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite della Cassazione secondo cui il vigente sistema di riparto di giurisdizione in materia di appalti pubblici comporta la devoluzione al GA delle sole controversie relative alla fase dell'affidamento, mentre restano devolute al GO le controversie relative all'esecuzione del contratto. Conseguentemente, spettano alla giurisdizione del GO le controversie conseguenti all'esercizio da parte della PA del potere di rescissione (rectius: risoluzione) del contratto per inadempimento dell'appaltatore, a ciò non ostando la circostanza per cui l'atto di rescissione (che resta connotato da indubbia valenza paritetica) abbia assunto in concreto la veste di atto provvedimentale.

Il fatto. Un Comune sardo, con regolare gara d'appalto, affidava alla [Co.] Srl l'esecuzione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità degli attraversamenti pedonali, provvedendo alla stipula del relativo contratto. Ravvisate inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'ente procedeva alla risoluzione del contratto di appalto, provvedendo ad incamerare contestualmente la cauzione. La società [Co.] Srl impugnava innanzi al Tar competente l'atto di rescissione, chiedendone l'annullamento per motivi di legittimità. Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Cagliari eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo. Pertanto la società istante ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle sezioni unite della Cassazione.

La decisione. La Suprema corte, a sezioni unite, con l'ordinanza in esame dichiara la giurisdizione del GO, ribadendo che in materia di appalto di opere pubbliche restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti l'esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, ivi compresa quella avente a oggetto la risoluzione unilaterale anticipata del contratto da parte dell'amministrazione per inadempimento dell'appaltatore, e ciò anche quando l'atto rescissorio rivesta le forme dell'atto amministrativo, in quanto esso non ha natura provvedimentale ma costituisce una forma di autotutela privata che non cessa di operare nell'ambito delle posizioni paritetiche di diritto soggettivo derivanti dal contratto.

I precedenti. In termini, si vedano Cassazione, sez. un. 5 aprile 2005, n. 6992; 18 ottobre 2005, n. 20116 e 12 maggio 2006, n. 10994.

Fonte: www.ilsole24ore.it


mercoledì 21 maggio 2008

Cassazione: esclusa la responsabilità del committente per i danni prodotti dall'appaltatore nel corso dei lavori

Confermato il verdetto d'appello che riteneva privo di legittimazione passiva il Consorzio citato in giudizio. Il privato avrebbe dovuto convenire l'impresa appaltatrice per ottenere il risarcimento del danno subito.
Nessuna corresponsabilità del committente per i danni prodotti dall'appaltatore nel corso dei lavori. Il privato danneggiato dall'esecuzione di un'opera pubblica, per ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti, dunque dovrà citare in giudizio l'impresa appaltatrice e non l'ente committente. Quest'ultimo, infatti, è privo di legittimazione passiva tranne che nei casi di cattiva scelta dell'appaltatore e di concreta intromissione nell'esecuzione dell'opera.
È quanto emerge dalla sentenza 10588/08 (qui leggibile come documento correlato) con cui la Cassazione ha confermato un verdetto d'appello che, in una causa di risarcimento intentata da un privato per i danni riportati dal fondo durante la costruzione di una condotta idrica, aveva ritenuto che il Consorzio citato fosse privo di legittimazione passiva dovendo questa, invece, attribuirsi alla ditta appaltatrice (non convenuta in giudizio) che per conto dell'ente aveva eseguito l'opera in questione. Senza successo, infatti, il proprietario del terreno si è rivolto a piazza Cavour sostenendo che la domanda era stata proposta non con riferimento alla colpa dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori ma alla condotta idrica come progettata dal committente. In pratica, l'azione di risarcimento era stata esercitata nei confronti del committente per far valere l'illecito consistente nella progettazione e non nell'esecuzione dell'opera. Nel respingere il ricorso del privato la Suprema corte ha, infatti, escluso che la progettazione di un opera possa di per sé concretizzare un illecito aquilano perché altrimenti si arriverebbe all'assurdo di negare in via di principio ogni possibilità di asservimento di fondi per l'esecuzione di opere pubbliche.
Ecco allora la massima da ricordare: l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, lo stesso deve ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera. La corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di riferibilità a lui dell'evento dannoso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive.

www.dirittoegiustizia.it