martedì 20 maggio 2008

Cassazione Civile - Sentenza del 5 febbraio 2008, n. 2754

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GA. DE. LO. Fu., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. CONTARDI Gennaro, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Roma, Via Caroncini, n. 6; - ricorrente -

contro

PI. Ma.; - intimato -

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, sezione per i minorenni, del xxx.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del xxx dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

udito, per la ricorrente, l'Avv. CONTARDI Gennaro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilita' o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto in data xxx, ha disposto l'affidamento alla madre del minore Pi.Vi. - nato il xxx dall'unione di Pi. Ma. con Ga. de. Lo.Fu., terminata quando il minore aveva soltanto otto mesi di eta', nel contempo stabilendo il regime di frequentazione di Vittorio da parte del padre (un incontro pomeridiano la settimana, con prescrizione al padre naturale di rispettare le esigenze del figlio e alla madre naturale di favorire la relazione tra il minore ed il padre, collaborando con il Servizio sociale, incaricato di monitorare la situazione al fine di valutare il momento opportuno per consentire anche il pernottamento di Vittorio presso il padre);

che la Corte d'appello di Roma, sezione per i minorenni, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il xxx, ha confermato il decreto del Tribunale per i minorenni, respingendo sia il reclamo del padre naturale, che si doleva del disposto affidamento di Vittorio alla madre, sia il reclamo di quest'ultima, che censurava il provvedimento del giudice di prime cure sotto l'aspetto delle modalita' di visita di Vi. da parte dell'altro genitore, lamentando le conseguenze negative che poteva avere sulla fragile condizione psico-fisica del figlio la frequentazione con un padre che non aveva mai mostrato di tenere nel debito conto l'attenzione e la cura che il figlio richiedeva, e che non si era mai occupato di Vittorio quando era con lui, esponendolo ad uno stile di vita del tutto inadeguato alle esigenze di un minore;

che la Corte territoriale, in composizione specializzata, ha rilevato l'opportunita' e l'indispensabilita', nel processo di formazione psico - evolutiva di Vi., della previsione di un regime di frequentazione padre - figlio e di un suo progressivo ampliamento, finalizzato a contribuire a ridurre il rischio di danni per il minore (suo malgrado coinvolto nella crisi dell'unione), con particolare riguardo all'interesse di questo a coltivare con paritetica intensita' il rapporto con la figura paterna ed a trarre dalla presenza di entrambi i genitori nella sua vita i necessari insegnamenti per la migliore crescita;

che, secondo la Corte d'appello, la difficolta' dei rapporti tra padre e figlio, lungi dal giustificare la sospensione degli incontri richiesta in via d'urgenza dalla madre, evidenzia solo la necessita' di un sostegno psicologico, per entrambi necessario al fine di superare la sostanziale incomunicabilita' in atto;

che il giudice del reclamo ha escluso che dal patteggiamento della pena in relazione al reato di percosse ascritto al Pi. ai danni di Vi. possano trarsi elementi atti a suffragare la decadenza dalla potesta' genitoriale invocata dalla Ga. de. Lo., atteso che l'episodio - peraltro isolato - va inserito nell'ambito del clima di aspra conflittualita' che vede contrapposti i genitori del minore, si da non potersene evincere aspetti univocamente valutabili nel senso della inidoneita' del Pi. a svolgere la sua funzione di genitore;

che per la cassazione del decreto della Corte d'appello la Ga. de. Lo. ha interposto ricorso, con atto notificato il xxx, sulla base di tre motivi;

che l'intimato Pi. non ha svolto attivita' difensiva in questa sede;

che, in prossimita' dell'udienza pubblica, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente si duole che il giudice del reclamo non abbia pronunciato su tutta la domanda, omettendo di prendere in esame la richiesta di decadenza del Pi. dalla potesta' genitoriale, per avere lo stesso violato e trascurato i doveri di genitore; e formula, conclusivamente, il seguente quesito di diritto: "se allorche' sia richiesta da una delle parti la decadenza dalla potesta' sul figlio minore il giudice sia obbligato a decidere anche su tale domanda, motivando la propria decisione";

che il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione dell'articolo 330 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, concludendosi con il quesito "se dinanzi a ripetuti episodi di abbandono del figlio minore da parte del padre, di violazione da parte del genitore dei doveri inerenti alla potesta' genitoriale nei confronti del figlio minore che comportino pregiudizio per il figlio minore, il giudice sia obbligato a pronunciare la decadenza di tale genitore dalla potesta' genitoriale e se ripetuti episodi di abbandono, di frequentazione di tre donne diverse un giorno dopo l'altro in un solo week-end da parte del genitore non affidatario mentre ha con se per il week-end il figlio, la sottrazione del passaporto del minore da parte del genitore non affidatario, la ripetuta opposizione immotivata al rilascio del passaporto al figlio minore, la denuncia immotivata della pediatra del figlio minore all'Ordine dei medici comportino pregiudizio per il figlio minore e violazione da parte del genitore dei doveri inerenti la potesta' genitoriale nei confronti del figlio minore tanto da costituire elementi per la decadenza dalla potesta' genitoriale";

che con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3,) la ricorrente (chiede "se nella fattispecie la Corte d'appello abbia posto a fondamento del proprio decreto le prove esistenti e se le abbia correttamente valutate, desumendo argomenti di prova dal contegno delle parti";

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un,, 25 gennaio 2002, n. 911; Cass. Sez. 1, 8 ottobre 2002, n. 14380; Cass. Sez. Un. 15 luglio 2003, n. 11026), in tema di tutela dei minori, i provvedimenti riguardanti la potesta' dei genitori naturali o relativi agli incontri del figlio con il genitore naturale non affidatario, ai sensi dell'articolo 317 bis c.c., o che concernano la decadenza dalla potesta' sui figli, ai sensi dell'articolo 330 c.c., o che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, ai sensi dell'articolo 333 c.c., resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 111 Cost., perche' sono privi dei requisiti della decisorieta' (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status) e della definitivita' (intesa come mancanza di rimedi diversi e attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, quei diritti o quegli status), essendo revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo ad uno di essi un bene della vita, ma di controllare e governare gli interessi dei minori;

che detto principio non trova deroga per il fatto che la ricorrente, prospettando, tra l'altro, il vizio di omessa pronuncia in relazione alla richiesta di decadenza del padre dalla potesta' genitoriale, ha lamentato nella specie anche la lesione di situazioni aventi rilievo processuale;

che, difatti, la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda puo' essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo e' preordinato e, pertanto, non puo' avere valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneita' a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (Cass. Sez. Un., 15 luglio 2003, n. 11026, cit.);

che detto complessivo indirizzo e' stato anche di recente ribadito (Cass. Sez. Un., 30 novembre 2007, n. 25008), in particolare precisandosi (da parte di Cass. Sez. 1, 11 settembre 2007, n. 19094, e di Cass. Sez. 1, 24 settembre 2007, n. 19573) che nessuna modifica al regime di impugnazione di provvedimenti di siffatta natura puo' essere derivata dalla introduzione nell'ordinamento processualistico - ad opera della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 2, comma 2, (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) - dell'articolo 709 ter c.p.c.;

che, infatti, detta norma, dopo aver individuato nel giudice del procedimento in corso quello competente a decidere in ordine alle questioni insorte sull'esercizio della potesta' genitoriale o delle modalita' di affidamento della prole, e dopo aver indicato in modo analitico i provvedimenti che detto giudice puo' emettere, stabilisce che gli stessi sono impugnabili nei modi ordinari, senza, pertanto, incidere sulla previgente disciplina dei relativi mezzi di gravame e, in particolare, per quanto rileva nella presente sede, sulla preclusione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., la dove il provvedimento non sia idoneo ad incidere in modo definitivo sulle posizioni giuridiche degli interessati, giacche' il riferimento ai «modi ordinaria non lascia dubbi circa il fatto che le impugnazioni proponibili sono diverse a seconda della forma e della natura del provvedimento stesso;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi e' luogo ad alcuna statuizione sulle spese, non avendo l'intimato svolto attivita' difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.