Corte di cassazione, sez. un., ordinanza n. 6421 del 4-11 marzo 2008
In materia di appalti pubblici sono devolute al giudice amministrativo le controversie relative alla fase dell'affidamento, mentre vanno al giudice ordinario quelle relative all'esecuzione del contratto. Di conseguenza, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie conseguenti all'esercizio da parte della pubblica amministrazione del potere di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. Lo hanno chiarito i giudici di Piazza Cavour con l'ordinanza n. 6421 dell'11 marzo scorso.
La massima
Contratti della PA - Appalti pubblici - Controversie relative all'esecuzione del contratto - Giurisdizione
Deve essere puntualmente confermato l'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite della Cassazione secondo cui il vigente sistema di riparto di giurisdizione in materia di appalti pubblici comporta la devoluzione al GA delle sole controversie relative alla fase dell'affidamento, mentre restano devolute al GO le controversie relative all'esecuzione del contratto. Conseguentemente, spettano alla giurisdizione del GO le controversie conseguenti all'esercizio da parte della PA del potere di rescissione (rectius: risoluzione) del contratto per inadempimento dell'appaltatore, a ciò non ostando la circostanza per cui l'atto di rescissione (che resta connotato da indubbia valenza paritetica) abbia assunto in concreto la veste di atto provvedimentale.
Il fatto. Un Comune sardo, con regolare gara d'appalto, affidava alla [Co.] Srl l'esecuzione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità degli attraversamenti pedonali, provvedendo alla stipula del relativo contratto. Ravvisate inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'ente procedeva alla risoluzione del contratto di appalto, provvedendo ad incamerare contestualmente la cauzione. La società [Co.] Srl impugnava innanzi al Tar competente l'atto di rescissione, chiedendone l'annullamento per motivi di legittimità. Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Cagliari eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo. Pertanto la società istante ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle sezioni unite della Cassazione.
La decisione. La Suprema corte, a sezioni unite, con l'ordinanza in esame dichiara la giurisdizione del GO, ribadendo che in materia di appalto di opere pubbliche restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti l'esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, ivi compresa quella avente a oggetto la risoluzione unilaterale anticipata del contratto da parte dell'amministrazione per inadempimento dell'appaltatore, e ciò anche quando l'atto rescissorio rivesta le forme dell'atto amministrativo, in quanto esso non ha natura provvedimentale ma costituisce una forma di autotutela privata che non cessa di operare nell'ambito delle posizioni paritetiche di diritto soggettivo derivanti dal contratto.
I precedenti. In termini, si vedano Cassazione, sez. un. 5 aprile 2005, n. 6992; 18 ottobre 2005, n. 20116 e 12 maggio 2006, n. 10994.
Fonte: www.ilsole24ore.it