Il pagamento successivo alla domanda giudiziale non preclude un giudizio di gravità dell'inadempimento
Alcune decisioni in materia di morosità.
Il pagamento dei canoni di locazione successivo alla domanda giudiziale del locatore di risoluzione per inadempimento non impedisce la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione qualora non comprenda anche gli interessi legali e le spese processuali, a nulla rilevando che il conduttore si dichiari disposto a provvedere al relativo pagamento.
La speciale sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 legge 27 luglio 1978 n. 392 è subordinata al pagamento integrale oltre dei canoni scaduti, degli interessi legali e delle spese processuali liquidate dal giudice, per cui in caso di pagamento incompleto la morosità persiste e va escluso che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità.
Il pagamento in corso di causa dei canoni di locazione scaduti, non esclude la valutazione da parte del giudice del merito della gravità dell'inadempimento del conduttore dedotto con l'intimazione di sfratto, specie quando l'inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati, reiterati e ravvicinati ritardi nel pagamento del canone medesimo.
Il pagamento dei canoni di locazione successivo alla domanda giudiziale del locatore di risoluzione per inadempimento non vale a sanare la morosità del conduttore ai sensi dell'art. 55 della legge sull'equo canone, ove non comprenda anche il pagamento degli oneri accessori (contributi condominiali) e delle spese del procedimento.
* Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 1996, n. 11367, Di Martino c. Ruocco W. ed altri.