giovedì 13 marzo 2008

Dimissioni valide solo se inviate OnLine

Dal 5 marzo 2008 le dimissioni dovranno essere inviate on-line al Ministero del Lavoro e, poi, comunicate al datore di lavoro attraverso la consegna dello specifico modulo informatico, scaricabile all’indirizzo www.lavoro.gov.it/mdv.
E’ infatti entrato in vigore il decreto interministeriale 21 del gennaio 2008 - attuativo della legge 188/2007 (G.U. n.42 del 19 febbraio 2007) - che adotta il modello informatico come unica soluzione ammissibile. La nuova procedura identifica i soggetti obbligati ovvero: tutti i lavoratori dipendenti, i co.co.co, a progetto e non; gli associati in partecipazione; i soci di cooperative; i titolari di contratti di natura occasionale.
Non sono previste distinzioni fra settore pubblico e privato.
Fanno eccezione soltanto le risoluzioni consensuali dei contratti e i periodi di prova.

L'obbligo di comunicare le dimissioni - ai fini della validità dell'atto di recesso - prevede il rispetto di una procedura spiegata nell'allegato B del Decreto:
  • registrazione del lavoratore sul sito del Ministero del Lavoro oppure delega del lavoratore a uno dei soggetti abilitati a curare la trasmissione per suo conto (Direzione provinciale del lavoro, Direzione regionale del lavoro, Centri per l'impiego, Comuni, Sindacati e Patronati);
  • compilazione on-line del modello delle dimissioni volontarie, poi protocollato con l'attribuzione della data e di uno specifico codice univoco;
  • invio on-line del modulo ai soggetti istituzionali con rilascio di apposita ricevuta di trasmissione da parte del sistema informativo, che dovrà essere stampata;
  • stampa del modulo (e della ricevuta), che dovrà essere consegnato al datore di lavoro, che comunque rimane obbligato a effettuare la comunicazione di cessazione al Centro per l'impiego entro 5 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

Fonte: www.prontoconsumatore.it