L'Art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo enuncia il principio per cui:
“1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione...
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