lunedì 11 ottobre 2010

Opposizione a Decreto Ingiuntivo, dopo la sentenza della Cassazione: rischio cancellazione per molte cause ma si intravede uno spiraglio

Cass. civ. SS.UU. Sentenza del 9 settembre 2010 n. 19246

La sentenza n.19246 della Cassazione ha stabilito che è sufficiente proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo perchè scatti per l'attore opponente il termine di 5 (cinque) giorni per la costituzione in giudizio (iscrizione a ruolo).

Nel silenzio della Superma Corte pare che alcuni Tribunali abbiano dichiarato improcedibili opposizioni già in corso (prima della pubblicazione di questa sentenza) e iscritte a ruolo nei dieci giorni successivi alla notifica dell'atto introduttivo, orientamento questo che era ormai consolidato nella prassi.
Se prevarrà questo orientamento nessuno può dirlo, ma se così fosse, i possibili danni per noi avvocati ed i nostri assistiti sarebbero assai ingenti, senza contare il fatto che questi ultimi potrebbero anche ritenereci responsabili di aver fatto scadere i termini!.

Anche il CNF si è mosso rapidamente ed ha chiesto l'approvazione di una legge per risolvere i problemi sorti a seguito di questa soluzione interpretativa (si legga il comunicato).

Ma per fortuna non tutti la pensano a questo modo, tant'è che la prima Sezione Civile del Tribunale di Varese con la sentenza del 08/10(2010  ha aperto uno spiraglio escludendo, attraverso un'adeguata motivazione, la retroattività della pronuncia della Cassazione, sia pure adottata a Sezioni Unite.
Sull'argomento segnaliamo anche questo articolo dell'Avv. Marco Minardi pubblicato su Lexform.it