Cass. civ. SS.UU. Sentenza del 9 settembre 2010 n. 19246
La sentenza n.19246 della Cassazione ha stabilito che è sufficiente proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo perchè scatti per l'attore opponente il termine di 5 (cinque) giorni per la costituzione in giudizio (iscrizione a ruolo).
Nel silenzio della Superma Corte pare che alcuni Tribunali abbiano dichiarato improcedibili opposizioni già in corso (prima della pubblicazione di questa sentenza) e iscritte a ruolo nei dieci giorni successivi alla notifica dell'atto introduttivo, orientamento questo che era ormai consolidato nella prassi.
Nel silenzio della Superma Corte pare che alcuni Tribunali abbiano dichiarato improcedibili opposizioni già in corso (prima della pubblicazione di questa sentenza) e iscritte a ruolo nei dieci giorni successivi alla notifica dell'atto introduttivo, orientamento questo che era ormai consolidato nella prassi.
Se prevarrà questo orientamento nessuno può dirlo, ma se così fosse, i possibili danni per noi avvocati ed i nostri assistiti sarebbero assai ingenti, senza contare il fatto che questi ultimi potrebbero anche ritenereci responsabili di aver fatto scadere i termini!.
Anche il CNF si è mosso rapidamente ed ha chiesto l'approvazione di una legge per risolvere i problemi sorti a seguito di questa soluzione interpretativa (si legga il comunicato).
Ma per fortuna non tutti la pensano a questo modo, tant'è che la prima Sezione Civile del Tribunale di Varese con la sentenza del 08/10(2010 ha aperto uno spiraglio escludendo, attraverso un'adeguata motivazione, la retroattività della pronuncia della Cassazione, sia pure adottata a Sezioni Unite.
Sull'argomento segnaliamo anche questo articolo dell'Avv. Marco Minardi pubblicato su Lexform.itAnche il CNF si è mosso rapidamente ed ha chiesto l'approvazione di una legge per risolvere i problemi sorti a seguito di questa soluzione interpretativa (si legga il comunicato).
Ma per fortuna non tutti la pensano a questo modo, tant'è che la prima Sezione Civile del Tribunale di Varese con la sentenza del 08/10(2010 ha aperto uno spiraglio escludendo, attraverso un'adeguata motivazione, la retroattività della pronuncia della Cassazione, sia pure adottata a Sezioni Unite.
Ecco il testo integrale della sentenza.