lunedì 21 luglio 2008

Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel decreto Tremonti

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria.


Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. A decorrere dalla data fissata con uno o piu' decreti del
Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al
primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1
sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale
Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i
circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte
costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo
elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la
cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai
sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123
  • b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: a decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.