venerdì 27 giugno 2008

Reversibilità a tempo determinato se l'assegno al coniuge divorziato serviva a mantenere il minore

La pensione al superstite presuppone per l'ex coniuge la titolarità effettiva del trattamento disposto alla fine del matrimonio. Cessata invece la funzione di tutela del figlio, il diritto previdenziale decade

Il diritto alla pensione di reversibilità del de cuius presuppone che, in sede di scioglimento del matrimonio, l'assegno di divorzio sia stato attribuito esclusivamente a beneficio e nell'interesse dell'ex coniuge. Se invece l'assegno era stato disposto nell'interesse e a beneficio di un figlio minore da tutelare, il diritto previdenziale è a "tempo determinato": deve ritenersi cessato, infatti, una volta esaurita la funzione della corrispondente tutela. È quanto emerge dalla sentenza 17047/08, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione (e qui leggibile come documento correlato).
Doppia vittoria. Accolto, nel caso di specie, il ricorso dell'Inps: la Suprema corte decide nel merito dicendo no alla domanda di pensione di reversibilità avanzata dall'ex coniuge nel 2000: gli effetti civili del matrimonio con il de cuius erano cessati nel lontano 1976; all'epoca fu disposto in favore della signora il pagamento di un assegno di 60 mila vecchie lire per il mantenimento del figlio allora minorenne. Eppure nei due gradi di merito la domanda della signora era sta accolta.
Sostituzione di funzioni. Il diritto del divorziato alla pensione di reversibilità - spiegano oggi i giudici di legittimità - presuppone che al momento della morte dell'ex coniuge il richiedente sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della legge 74/1987 (Cassazione 21129/06 e 5422/06). Si tratta di un diritto "previdenziale" - aggiungono - fondato sullo stesso assegno di divorzio e si traduce proprio nel sostituire la funzione di quest'ultimo (Corte costituzionale 87/1995 e 777/88).
Interesse e qualità. È proprio la continuità ideale fra il trattamento disposto allo scioglimento del matrimonio e quello previdenziale a imporre la necessaria titolarità effettiva dell'assegno al momento in cui sorge il nuovo diritto. Ecco spiegato perché - concludono i magistrati - è richiesto ai fini della pensione di reversibilità che l'assegno sia conferito nell'esclusivo interesse del beneficiario e per la sua qualità di coniuge.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it