mercoledì 24 settembre 2008

2 Ottobre 2008 - Pisa - Il punto sul Diritto del Lavoro - contratti a termine - poteri ispettivi degli enti previdenziali - il lavoro a progetto

Università di Pisa

Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Formazione Forense

(ordini degli avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa – Carrara, La spezia)

Scuola di Specializzazione

per le professioni legali


Giovedì 2 ottobre 2008 – ore 15.00, Polo didattico


Il punto su…

Diritto del Lavoro


introduce e coordina

Prof. Oronzo Mazzotta

Università di Pisa


Dr. Elisabetta Tarquini

Giudice del lavoro – Tribunale di Pisa

Il contratto a tempo determinato


Dr. Roberta Santoni Rugiu

Giudice del lavoro – Tribunale di Pisa

Poteri ispettivi ed impositivi degli enti previdenziali


Prof. Pasqualino Albi

Università di Pisa

Il lavoro a progetto

Crediti formativi n. 3

Informazioni e iscrizioni: segreteria della Scuola Forense: Ordine Avvocati Pisa,

tel. 050 542568 – fax 050 580013 - segreteria@ordineavvocatipisa.it


domenica 21 settembre 2008

Affido condiviso: l'importanza di un buon provvedimento

Abstract: la legge sull’affido condiviso ha modificato profondamente la disciplina della separazione e del divorzio ma ad oggi alcuni provvedimenti rischiano di vanificarne la portata innovativa.

La legge n. 54/2006 sull'affido condiviso, che ha sostituito il precedente affidamento congiunto, ha introdotto un' importante riforma nel diritto di famiglia, e in particolare ha innovato profondamente la disciplina della separazione e del divorzio sancendo principi che aprono la strada ad un nuovo intendere i rapporti tra genitori e figli anche dopo la separazione.

Concetti come bigenitorialità, condivisione, corresponsabilità, codecisione hanno finalmente mutato la dinamica dei rapporti familiari post-separazione, ponendo al centro dell'interesse i figli, i quali hanno il sacrosanto diritto di continuare ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche dopo la crisi irreversibile che ha dissolto la loro famiglia; di conseguenza ciascun coniuge deve accettare di confrontarsi e di dialogare con l'altro, nell'intento comune di crescere ed educare i figli, superando rancori e incomprensioni che non possono e non devono interferire negativamente sul corretto svolgimento delle relazioni figli-genitori.

Nel nuovo contesto normativo ciascun genitore deve continuare ad occuparsi dei figli e deve essere per essi un punto di riferimento costante: in quest'ottica i due genitori, se da un lato hanno il dovere di collaborare nel prendere insieme le decisioni più importanti e significative per i figli, dall'altro hanno, ciascuno, il diritto di ritagliarsi degli spazi autonomi, nell'ambito dei quali costruire un nuovo rapporto con i figli, senza alcuna interferenza o ingerenza da parte dell'ex coniuge.

La citata legge sull'affidamento condiviso sembra pertanto aver operato una vera e propria rivoluzione nella disciplina delle separazioni e divorzi, però per essere veramente operativa essa deve avere concreta applicazione, senza tentennamenti o compromessi.

In tal senso deve essere orientata l'attività di tutti gli operatori del diritto, dagli avvocati ai magistrati: questi ultimi, in particolare, hanno il compito, non sempre facile, di intervenire in una situazione familiare già compromessa con provvedimenti che cerchino il più possibile di prevenire i momenti di scontro tra gli ex coniugi e agevolare, nell'ottica dell'affidamento condiviso, la collaborazione tra di essi anche dopo la separazione.

A volte ci troviamo di fronte a provvedimenti giudiziali che lasciano perplessi in quanto non hanno tenuto conto della portata innovativa della riforma.

Facciamo un esempio: nel contesto di una separazione molto conflittuale, il giudice decide per l'affidamento condiviso dei figli minori, però non stabilisce né orari né giorni di visita né modalità di esercizio del diritto di frequentazione del genitore non collocatario, lasciando tutte le determinazioni attuative ai coniugi; una tale decisione, se può essere apprezzata sotto certi punti di vista, è discutibile sotto altri.

La situazione di estrema conflittualità ipotizzata non giustifica né consente, a mio parere, l'ampia discrezionalità ed indeterminatezza delle statuizioni in tema di affidamento (es.: mancanza di orari e giorni di visita) ed infatti l'estrema genericità delle prescrizioni del giudice spesso dà origine a non pochi contrasti sulle modalità di esercizio del diritto di frequentazione del genitore non collocatario, a scapito della serenità stessa di entrambi i coniugi, che non riescono a superare le proprie posizioni individuali, con la conseguenza che continuano a dissertare e discutere sulla portata precettiva delle disposizioni presidenziali.

Un provvedimento con tali contenuti indubbiamente è encomiabile per cercare di responsabilizzare i genitori nella gestione quotidiana del loro rapporto con il figlio, però non sempre sortisce gli effetti desiderati, anzi, nella sua concreta attuazione finisce, da un lato, per privare il minore del suo fondamentale diritto di avere un rapporto equilibrato e continuativo entrambi i genitori, e dall'altro acuisce i contrasti tra i coniugi.

In certi casi può essere indispensabile fissare alcune regole precise e puntuali, che non lascino troppa libertà di azione a individui che sono ancora troppo coinvolti e provati dalla crisi coniugale che li ha colpiti per poter valutare lucidamente quale sia l'interesse primario dei figli, che finiscono per diventare degli strumenti di pressione psicologica o peggio ancora dei "trofei" da conquistare sul "campo di battaglia".

Stabilire delle regole tassative in un affidamento condiviso non rappresenta certo la panacea di tutti i mali, dal momento che le tensioni sorgono anche quando il giudice fissa dei parametri determinati, però la mancanza di esse crea inevitabilmente confusione ed incertezza, che compromettono ogni tentativo di accordo.

venerdì 12 settembre 2008

26 Settembre 2008 - Carrara - Credito al consumo: l'uso responsabile del denaro

Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori Di Massa-Carrara
Federconsumatori Massa Carrara
Organizzano il

Convegno
“Credito al consumo: l’uso responsabile del denaro”

che si terrà presso la Sala di Rappresentanza della
Camera di Commercio di Carrara

Venerdì 26 settembre 2008 ore 9,00 – 13,30

Il convegno è stato accreditato per n.3 crediti formativi.

Programma
Ore 8,45 -9,00 registrazione
COORDINA: Dott. Luca Luchini - Magistrato Onorario presso il Tribunale di Lucca

I contratti bancari, i servizi finanziari e il credito al consumo
Avv. Simone Filonzi
Presidente Comitato legali ADOC Nazionale

Casi pratici e giurisprudenziali sul credito al consumo e contratti finanziari
Avv. Antonio Greco
Responsabile di ConsumerLaw Firm Bologna
e Vice Presidente di Unione Nazionale Consumatori Comitato Regionale Emilia Romagna

L’Usura e il racket : confini e limiti nel settore del credito al consumo
Tribunale di Genova – Procura della Repubblica

Un’etica nuova per il credito al consumo
Dott. Salvatore Talleri
Presidente Fondazione Antonio Caponnetto

Non conta solo il tasso d'interesse effettivo (taeg), né negli investimenti, ma neppure per chi s'indebita. Come individuare il finanziamento meno gravoso.
Prof. Beppe Scienza
Professore Ordinario Università di Torino

Le carte di credito revolving natura e aspetti contrattualistica:
AGO associazione giurisdizione onoraria
Presidente D.ssa Rossana Ferrari (giudice onorario presso il Tribunale di Genova)

Buffet

ISCRIZIONI:
inviare la scheda di iscrizione entro il 24 settembre 2008 al numero di fax
ADOC Massa Carrara 0585 -73023


venerdì 5 settembre 2008

3 Ottobre 2008 - Carrara - Efficacia, invalidità, revoca ed annullamento dei provvedimenti amministrativi

ORDINE degli AVVOCATI di MASSA CARRARA

EFFICACIA, INVALIDITA’, REVOCA ED ANNULLAMENTO
DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
I più recenti orientamenti giurisprudenziali anche alla luce delle modifiche
apportate alla legge sul procedimento amministrativo dalla Legge n. 15/2005

3 ottobre 2008 - ore 16,00

SALA DI RAPPRESENTANZA II° Piano
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via VII Luglio, 14 – Carrara

RELATORE: Avv. Carlo Lenzetti
Avvocato in Massa e Docente a contratto di diritto amministrativo presso la
Scuola Forense e la Scuola Legale dell’Università di Pisa

La partecipazione al convegno comporta l’assegnazione di n.3 crediti formativi.
Posti disponibili 210.
E’ necessaria la prenotazione attraverso l’accesso a Riconosco.

12 Settembre 2008 - Pisa - Convegno: la famiglia di fatto

TERZA GIORNATA DI STUDI
in memoria dell’Avv. Mario Jaccheri

LA FAMIGLIA DI FATTO
PISA, 12 SETTEMBRE 2008

AULA MAGNA, POLO DIDATTICO CARMIGNANI
PIAZZA DEI CAVALIERI, 5

CONVEGNO
ORGANIZZATO DALLA SEZIONE DI PISA
DELL’OSSERVATORIO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
CON IL PATROCINIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL’UNIVERSITÀ DI PISA
E DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE DEGLI ORDINI
DI PISA, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA E LA SPEZIA

L’iscrizione si effettua, anche da parte di coloro che beneficiano della gratuità, mediante trasmissione via fax del modulo di iscrizione al n. 050/43586 entro il 09/09/2008, allegando copia del bonifico effettuato sul conto corrente bancario presso Cassa di Risparmio Lucca-Pisa-Livorno intestato a: Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - sezione di Pisa.
Causale del bonifico: «Partecipazione convegno 12-09-2008»
CONTO CORRENTE CODICE IBAN: IT16 Y 06200 14024 000000000050

Segreteria operativa
Avv. Rita Cialdella
Avv. Maria Grazia Spagnolo
tel. 050.580001 - fax 050.580009
e-mail: studio.jaccheri@tiscali.it
Avv. Carlotta Santarnecchi
tel. 050.26205 - fax 050.43586
e-mail: ceclaw@tin.it

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