venerdì 27 giugno 2008

Reversibilità a tempo determinato se l'assegno al coniuge divorziato serviva a mantenere il minore

La pensione al superstite presuppone per l'ex coniuge la titolarità effettiva del trattamento disposto alla fine del matrimonio. Cessata invece la funzione di tutela del figlio, il diritto previdenziale decade

Il diritto alla pensione di reversibilità del de cuius presuppone che, in sede di scioglimento del matrimonio, l'assegno di divorzio sia stato attribuito esclusivamente a beneficio e nell'interesse dell'ex coniuge. Se invece l'assegno era stato disposto nell'interesse e a beneficio di un figlio minore da tutelare, il diritto previdenziale è a "tempo determinato": deve ritenersi cessato, infatti, una volta esaurita la funzione della corrispondente tutela. È quanto emerge dalla sentenza 17047/08, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione (e qui leggibile come documento correlato).
Doppia vittoria. Accolto, nel caso di specie, il ricorso dell'Inps: la Suprema corte decide nel merito dicendo no alla domanda di pensione di reversibilità avanzata dall'ex coniuge nel 2000: gli effetti civili del matrimonio con il de cuius erano cessati nel lontano 1976; all'epoca fu disposto in favore della signora il pagamento di un assegno di 60 mila vecchie lire per il mantenimento del figlio allora minorenne. Eppure nei due gradi di merito la domanda della signora era sta accolta.
Sostituzione di funzioni. Il diritto del divorziato alla pensione di reversibilità - spiegano oggi i giudici di legittimità - presuppone che al momento della morte dell'ex coniuge il richiedente sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della legge 74/1987 (Cassazione 21129/06 e 5422/06). Si tratta di un diritto "previdenziale" - aggiungono - fondato sullo stesso assegno di divorzio e si traduce proprio nel sostituire la funzione di quest'ultimo (Corte costituzionale 87/1995 e 777/88).
Interesse e qualità. È proprio la continuità ideale fra il trattamento disposto allo scioglimento del matrimonio e quello previdenziale a imporre la necessaria titolarità effettiva dell'assegno al momento in cui sorge il nuovo diritto. Ecco spiegato perché - concludono i magistrati - è richiesto ai fini della pensione di reversibilità che l'assegno sia conferito nell'esclusivo interesse del beneficiario e per la sua qualità di coniuge.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it


giovedì 26 giugno 2008

11 Luglio 2008 - Marina di Massa - L'Ascolto del Minore

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
SEZIONE TERRITORIALE DI MASSA CARRARA
con il patrocinio
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA

CONVEGNO

L’ASCOLTO DEL MINORE

11 Luglio 2008 - ore 16,00

SALA ROSSA - CENTRO CONGRESSI A.P.T.
Via San Leonardo – Marina di Massa

Intervengono
Dott.ssa Adriana Bertozzi
Psicologa e Psicoterapeuta
Giudice Onorario presso la Corte d’Appello di Firenze – Sezione Minori

Dott.ssa Maria Cristina Failla
Magistrato presso il Tribunale di Massa

Dott. Paolo Puzone
Magistrato presso il Tribunale di Massa

La partecipazione al convegno comporta l’assegnazione di n.3 crediti formativi.
E’ necessaria la prenotazione. Posti disponibili 250.

Scheda Iscrizione


venerdì 13 giugno 2008

Pistoia 24 Giugno 2008: Tutelare e tutelarsi: i percorsi del Diritto Antidiscriminatorio

Convegno 24.06.2008.

"Tutelare e tutelarsi: i percorsi del Diritto Antidiscriminatorio".

Convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia, con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.

Il convegno avrà luogo il giorno 24 giugno p.v., ore 15.00, presso Palazzo Dei Vescovi, Piazza Duomo, Pistoia.

La partecipazione all'intero evento consentirà l'attribuzione di n. 3 crediti formativi ai fini della formazione professionale continua.

Scarica il programma (pdf)


Comitato Pari Opportunità
Ordine degli Avvocati e delle Avvocate di Pistoia

Piazza Duomo, n. 6 - 51100 Pistoia
Tel. 0573.22682
Fax 0573.22682
E-mail: comitatopariopportunitapistoia@yahoo.it